Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Contano di Più
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nel diritto penale riguardo la concessione delle attenuanti generiche. Con questa decisione, i giudici supremi hanno chiarito che la presenza di precedenti penali e una valutazione negativa della personalità dell’imputato sono elementi sufficienti per negare la riduzione di pena, confermando un orientamento rigoroso e consolidato. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso.
I Fatti del Caso: Gestione Organizzata di una Piazza di Spaccio
Il caso trae origine da una condanna per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di vario tipo, tra cui cocaina, marijuana e hashish. Le indagini avevano rivelato che i due imputati non erano semplici spacciatori, ma gestori di una vera e propria “piazza di spaccio”.
L’attività era caratterizzata da un’organizzazione strutturata, con ruoli intercambiabili, una disponibilità costante di droga per soddisfare qualsiasi richiesta e un sistema ben definito che includeva la presenza di vedette e di un soggetto incaricato di ritirare periodicamente i profitti. Questa modalità operativa, secondo i giudici di merito, configurava un’attività criminale di notevole entità, ben lontana da un episodio sporadico.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza di condanna, confermata in appello, gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione basandosi su due principali motivi:
1. Il mancato riconoscimento dell’ipotesi di reato di minore gravità, sostenendo che la loro attività non fosse così rilevante.
2. Il diniego delle attenuanti generiche, considerate un diritto anche in presenza di una condanna.
L’Analisi della Corte e il Diniego delle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi di ricorso manifestamente infondati, concentrando gran parte della sua analisi sul tema delle attenuanti generiche. I giudici hanno richiamato la riforma dell’articolo 62-bis del codice penale, avvenuta nel 2008, che ha modificato i criteri per la loro concessione.
In passato, lo stato di incensuratezza (l’assenza di precedenti penali) poteva essere un elemento sufficiente. Oggi, la legge richiede qualcosa di più: la presenza di elementi di segno positivo che giustifichino una riduzione della pena. La sola assenza di precedenti non basta più.
Nel caso specifico, i giudici hanno sottolineato che non solo mancavano elementi positivi, ma erano presenti elementi decisamente negativi: entrambi gli imputati avevano precedenti penali e una personalità valutata negativamente. Questi fattori, secondo la Corte, sono pienamente sufficienti a motivare il diniego delle attenuanti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto la decisione della Corte d’Appello corretta e ben motivata. Riguardo al primo motivo, l’organizzazione complessa e stabile della “piazza di spaccio” è stata considerata incompatibile con l’ipotesi di minore gravità. La ricostruzione dei fatti era precisa e circostanziata, e l’inquadramento giuridico corretto.
Sul secondo e cruciale punto, quello relativo alle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli argomenti, favorevoli o sfavorevoli, presentati dalla difesa. È sufficiente che la motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi. In questa vicenda, i precedenti penali e la personalità negativa dei ricorrenti sono stati giudicati elementi talmente rilevanti da precludere qualsiasi valutazione favorevole, rendendo superflua l’analisi di altri aspetti potenzialmente positivi.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un principio di rigore nella concessione delle attenuanti generiche. La decisione insegna che il passato criminale di un imputato ha un peso determinante e può, da solo, giustificare il rifiuto di una riduzione di pena. Per sperare nelle attenuanti, non basta non avere precedenti: è necessario dimostrare l’esistenza di elementi positivi concreti e rilevanti che possano convincere il giudice della meritevolezza del beneficio. La valutazione della personalità dell’imputato emerge come un fattore centrale e discrezionale, ma che deve essere ancorato a dati oggettivi, come, appunto, i precedenti penali.
È possibile ottenere le attenuanti generiche solo perché non si hanno precedenti penali?
No. Secondo la Corte, a seguito della riforma dell’art. 62-bis, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche, essendo necessaria la presenza di elementi o circostanze di segno positivo.
Perché la Corte ha escluso l’ipotesi di minore gravità nel reato di spaccio?
Perché le operazioni di osservazione hanno dimostrato che gli imputati gestivano una vera e propria ‘piazza di spaccio’ in modo organizzato e continuativo, con ruoli definiti, una considerevole provvista di droga e un sistema per il ritiro dei profitti, elementi incompatibili con un fatto di minore gravità.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per decidere sulle attenuanti generiche?
No. Non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, come i precedenti penali e la personalità negativa, per motivare legittimamente il diniego delle attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5952 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5952 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il 05/02/1983
NOME nato a NAPOLI il 07/07/1990
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma della sentenza di condanna in ordine alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish, deducendo, con il primo motivo, mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità e con il secondo, diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziato che dalle operazioni di osservazione svolte dai militari è emerso che gli imputati gestivano una vera e propria piazza di spaccio, gestita in modo organizzato e con la previsione di ruoli, sia pur interscambiabili, senza interruzioni e in favore di qualunque richiesta, disponendo di una considerevole provvista, posto che gli operanti avevano assistito a innumerevoli episodi di cessione e al modus operandi che prevedeva la presenza di una vedetta e di un terzo soggetto che si occupava del ritiro periodico dei profitti. Dalle cadenze motivazionali della senten d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corrett inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni GLYPH attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali h tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.
In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 1 per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevo dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenut o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimi della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).
Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui sono gravat entrambi i ricorrenti, evidenziando peraltro l’assenza di elementi positivi favorevoli, anz negativa personalità dei ricorrenti, preclusiva alla concessione delle circostanze attenuant generiche.
Alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/12/2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente