Attenuanti Generiche: la Cassazione Conferma la Linea Dura in Presenza di Precedenti Gravi
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice per personalizzare la pena, adattandola alla specificità del caso concreto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, questa valutazione non è arbitraria, ma ancorata a precisi criteri. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come la presenza di gravi precedenti penali, in particolare per reati di tipo associativo mafioso, costituisca un ostacolo quasi insormontabile al riconoscimento di tale beneficio.
Il Caso: Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il caso in esame trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 62-bis del codice penale, sostenendo che i giudici di secondo grado avessero errato nel non concedergli le attenuanti generiche. A suo avviso, la Corte aveva ritenuto sussistente la recidiva e negato il beneficio basandosi su precedenti penali risalenti nel tempo e non correlati al reato per cui si stava procedendo. La difesa mirava a dimostrare che la motivazione della Corte d’Appello fosse generica e non adeguatamente ponderata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno confermato la piena correttezza della decisione impugnata, sottolineando come la motivazione fornita dalla Corte d’Appello fosse sia congrua che effettiva. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Discrezionalità Vincolata nella Valutazione delle Attenuanti Generiche
Il fulcro della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha validato l’operato della Corte d’Appello. I giudici hanno evidenziato due punti cruciali:
1. La rilevanza dei precedenti penali: La Corte territoriale aveva legittimamente basato la sua decisione sui plurimi e specifici precedenti penali dell’imputato. Non si trattava di precedenti generici, ma di condanne per reati omogeni a quello in giudizio e, soprattutto, di una condanna per partecipazione a un’associazione di tipo mafioso. Questo elemento è stato considerato di particolare gravità e sintomatico di una spiccata pericolosità sociale.
2. La valutazione della condotta processuale: La mancata concessione delle attenuanti generiche era stata motivata anche sulla base della condotta processuale dell’imputato, un altro elemento che rientra nei parametri di valutazione del giudice.
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella sua giurisprudenza: il giudizio sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che non sia contraddittoria e che dia conto degli elementi preponderanti presi in considerazione, anche solo richiamandoli, tra quelli indicati dall’art. 133 del codice penale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in commento conferma che la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche è ampia, ma non illimitata. Una motivazione che si fonda su elementi concreti e pertinenti, come la gravità e la specificità dei precedenti penali e la condotta dell’imputato, è sufficiente a rendere la decisione immune da censure in Cassazione. In particolare, una precedente condanna per reati di mafia viene considerata un indicatore di tale gravità da giustificare, di per sé, il diniego del beneficio, rendendo di fatto irrilevanti le argomentazioni su una presunta irrelatività o vetustà di altri precedenti.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso?
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché la decisione della Corte d’Appello era basata su una motivazione congrua ed effettiva, fondata sui plurimi precedenti penali dell’imputato per reati omogeni e, in particolare, per la partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso.
Quali elementi giustificano il diniego delle attenuanti generiche in questo caso?
Il diniego è stato giustificato non solo dai gravi precedenti penali, ma anche dalla condotta processuale dell’imputato. La Corte ha ritenuto che questi elementi fossero sufficienti per escludere il beneficio.
La decisione del giudice sulla concessione delle attenuanti generiche è sempre insindacabile?
Non sempre. È insindacabile in sede di legittimità (cioè dalla Corte di Cassazione) a condizione che la motivazione del giudice di merito sia logica, non contraddittoria e tenga conto degli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale, considerati preponderanti ai fini della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43004 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43004 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva e non ha applicato le attenuanti generiche, in quanto i precedenti penali dell’imputato sono risalenti ed irrelati rispetto al reato per cui si procede;
Ritenuto, pertanto, che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha legittimamente posto a fondamento dell’applicazione della recidiva i plurimi precedenti penali riportati dall’imputato per reati omogeni a quello per cui si procede e, in particolare, alla condanna riportata per la partecipazione ad associazione di tipo mafioso;
Rilevato che la Corte di appello ha non incongruamente motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche sulla base della condotta processuale dell’imputato;
Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023.