Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46514 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46514 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte di appello di Bari ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Foggia 1’8 novembre 2018 ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato come commesso il 5 dicembre 2017, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, applicata la riconosciuta recidiva, alla pena di giustizia.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiduci affidandosi a due motivi con i quali denunzia carenza e/o manifesta illogicità della motivazio sia in ordine alla omessa assoluzione dell’imputato sia quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che il primo motivo è riproduttivo di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito, a che la Corte territoriale aveva dato atto delle modalità in cui avveniva la cessione – in una soggetta a servizio di osservazione da parte della polizia giudiziaria – e della varietà tipo delle sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro, nonché del quantitativo rinvenuto, pari a dosi di marijuana, 64 di hashish e 16 di cocaina.
Il secondo motivo attiene al trattamento punitivo benché sorretto da idonea e non illogic motivazione, considerato che i Giudici di merito hanno dato atto che le attenuanti generiche no potevano essere concesse poiché l’imputato era gravato da numerosi precedenti penali che ne connotavano negativamente la personalità e che non vi erano ragioni giustificative rispetto al concessione del beneficio; il ragionamento sviluppato al riguardo nella sentenza impugnata risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generich può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o di circostanze di seg positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. per., disposta con l’art. 1, comma 1, lett. f-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della dimin non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell’imputato (cfr. Sez. 3, n. 4407 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986).
Essendo, dunque, il ricorso manifestamente infondato, segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma indicata in dispositivo, che appare equa e conforme a diritto, (C. Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.