Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Escludono il Beneficio
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, potendo incidere significativamente sulla determinazione della pena. Tuttavia, non si tratta di un automatismo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza un principio fondamentale: la presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici e reiterati, può giustificare pienamente il diniego di tale beneficio. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa: Detenzione di Stupefacenti e Condanna
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale e della Corte di Appello di Bari per il reato di detenzione di sostanza stupefacente (hashish) finalizzata allo spaccio. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di merito, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due principali aspetti: l’errata valutazione della prova riguardo alla finalità di spaccio e, soprattutto, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Secondo la difesa, il semplice possesso della sostanza non era sufficiente a dimostrare l’intenzione di cederla a terzi. Inoltre, si contestava la severità della corte nel negare una riduzione di pena attraverso le attenuanti.
L’Analisi della Corte sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno smontato le argomentazioni difensive punto per punto, confermando la solidità della decisione impugnata.
In primo luogo, la finalità di spaccio non era basata su una mera presunzione, ma su elementi concreti, come le informazioni fornite da un cliente che aveva già concordato con l’imputato l’acquisto della sostanza. Questo elemento è stato ritenuto sufficiente a superare ogni dubbio sull’intenzione di cedere lo stupefacente.
Il cuore della pronuncia, tuttavia, risiede nella questione delle attenuanti generiche. La Corte ha sottolineato che la decisione dei giudici di appello di negare il beneficio era correttamente motivata. Il diniego si fondava, infatti, sui ‘plurimi precedenti anche specifici’ dell’imputato e sull”assenza di profili di meritevolezza’.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha ribadito che, a seguito delle modifiche normative all’articolo 62-bis del codice penale, le attenuanti generiche hanno perso ogni carattere di automatismo. Non sono più un beneficio da concedere quasi di default, specialmente a chi è incensurato, ma una valutazione discrezionale del giudice che deve basarsi su elementi positivi e meritevoli. La loro funzione è premiale e necessita di una motivazione specifica.
I giudici di legittimità hanno richiamato la propria consolidata giurisprudenza, secondo cui il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli presenti agli atti. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi. In questo caso, i precedenti penali specifici e reiterati dell’imputato sono stati considerati un fattore talmente negativo da assorbire e superare qualsiasi altro potenziale elemento a favore.
La motivazione del diniego, basata esclusivamente sui precedenti e sul comportamento processuale negativo, è stata quindi giudicata logica, coerente e non sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche del Diniego
Questa ordinanza conferma un orientamento rigoroso: la biografia criminale di un imputato ha un peso determinante nella valutazione per la concessione delle attenuanti generiche. Un passato caratterizzato da reati, in particolare della stessa natura di quello per cui si procede, rende estremamente difficile ottenere una riduzione di pena su questa base. La decisione insegna che il beneficio non è un diritto, ma una concessione che deve essere ‘meritata’ attraverso una condotta che dimostri un allontanamento dal percorso criminale, cosa che nel caso di specie era palesemente assente. Per la difesa, diventa quindi fondamentale non solo contestare le accuse, ma anche fornire al giudice elementi concreti e positivi sulla personalità dell’imputato che possano giustificare una valutazione di meritevolezza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, generici, privi di un reale confronto critico con la sentenza impugnata e meramente ripropositivi di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito.
Come è stata provata la finalità di spaccio dello stupefacente?
La finalità di spaccio è stata considerata provata sulla base delle sommarie informazioni rese da un cliente, il quale aveva dichiarato di aver concordato con l’imputato un rifornimento di hashish. Questo elemento è stato ritenuto decisivo per dimostrare l’intenzione di cedere la sostanza.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa dei numerosi precedenti penali dell’imputato, alcuni dei quali specifici per reati analoghi, e per l’assenza generale di profili di meritevolezza. La Corte ha stabilito che i precedenti negativi erano un elemento così rilevante da giustificare da solo il diniego del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33765 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che ha riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di detenzione al fine di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condanNOME alla pena di giustizia.
Il ricorrente assume violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità in ragione della equivocità del dato rappresentato dal mero possesso dello stupefacente, non risultando dimostrata la finalità di spaccio, in assenza di elementi di conforto alla destinazione dello stupefacente alla cessione, nonché in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Ha depositato memoria difensiva la difesa del ricorrente a mezzo dell’AVV_NOTAIO insistendo nell’accoglimento del ricorso e opponendosi alla definizione dello stesso mediante pronuncia di inammissibilità.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento della decisione e meramente ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal primo giudice e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. Il giudice distrettuale ha infatt evidenziato che la finalità di spaccio era riscontrata dalle sommarie informazioni rese da un cliente che aveva concordato con l’imputato un rifornimento di hashish.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato poi escluso in ragione dei plurimi precedenti anche specifici del prevenuto e per l’assenza di profili di meritevolezza. La motivazione risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale insegna che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell’art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all’imputato eventualmente incensurato, ma una
attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del beneficio risu congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al g di legittimità.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatori del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giusti stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore