Attenuanti generiche: la Cassazione chiarisce i limiti della concessione in presenza di precedenti
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e deve essere supportata da una motivazione congrua. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la presenza di precedenti penali specifici può legittimamente giustificare il diniego di tale beneficio, a patto che la decisione sia esente da vizi logici.
Il caso: dal furto aggravato al ricorso in Cassazione
Il caso in esame ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto una circostanza attenuante specifica, ritenendola prevalente sull’aggravante contestata, ma aveva negato la concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un unico motivo: la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano respinto la sua richiesta di un’ulteriore riduzione di pena.
Le motivazioni della Cassazione sul diniego delle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva chiarito in modo logico e giuridicamente corretto le ragioni del diniego.
La rilevanza dei precedenti penali specifici
Il punto centrale della decisione della Corte d’Appello, validato dalla Cassazione, risiede nella valorizzazione di un elemento preciso: la sussistenza di precedenti specifici a carico dell’imputato. La presenza di condanne passate per reati della stessa indole è stata considerata un fattore ostativo alla concessione delle attenuanti generiche. Questa valutazione non è stata ritenuta né illogica né contraddittoria, ma al contrario un corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, fondato su elementi concreti e pertinenti per valutare la personalità del reo e la sua meritevolezza del beneficio.
La Cassazione ha sottolineato che il ricorso era generico e non evidenziava reali vizi logici, limitandosi a contestare una valutazione di merito che rientra pienamente nelle prerogative del giudice d’appello.
Conclusioni: il valore della motivazione rafforzata
L’ordinanza conferma un orientamento consolidato: il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice fornisce una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, basata su elementi concreti come i precedenti penali dell’imputato. Non è sufficiente, per il ricorrente, lamentare genericamente l’ingiustizia della decisione; è necessario individuare specifici vizi logico-giuridici nel ragionamento del giudice. In assenza di tali vizi, la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla concessione o meno del beneficio non è sindacabile in sede di legittimità. La decisione comporta, come conseguenza dell’inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I precedenti penali impediscono sempre la concessione delle attenuanti generiche?
L’ordinanza chiarisce che il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche motivando la sua decisione sulla base di “precedenti specifici”. Non è un automatismo, ma un elemento di valutazione che, se ben motivato, rende la decisione corretta e non illogica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. L’imputato non ha contestato efficacemente la logica della sentenza d’appello, la quale aveva chiaramente spiegato le ragioni del diniego delle attenuanti (ovvero la presenza di precedenti penali specifici).
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In base a quanto stabilito in questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva della sentenza impugnata e obbliga il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24950 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24950 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che lezzi NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Chieti, lo ha condannato alla pena di giustizia – riconosciuta con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante la già concessa circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen. – per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza che con motivazione esente dai descritti vizi logici ha chiarito le ragioni della mancata concessione (pag. 2: sussistenza di precedenti specifici) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024
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