Attenuanti Generiche: la Cassazione conferma la linea dura per recidivi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla concessione delle attenuanti generiche, stabilendo un principio chiaro: la commissione di nuovi reati simili a quello per cui si è a processo rappresenta un ostacolo insormontabile per ottenere uno sconto di pena. Questa decisione ribadisce l’importanza della condotta successiva al reato nella valutazione complessiva dell’imputato da parte del giudice.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino, che lo aveva condannato per un reato legato agli stupefacenti. L’imputato aveva avanzato due principali motivi di doglianza. Con il primo, chiedeva il riconoscimento dell’ipotesi attenuata del reato, sostenendo che la sua condotta fosse di lieve entità. Con il secondo, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena inflitta.
La Decisione della Corte e il diniego delle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha respinto entrambe le richieste, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati non fossero validi per una revisione della sentenza d’appello.
In primo luogo, il motivo relativo all’ipotesi attenuata è stato considerato una semplice riproposizione di argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito. La Corte d’Appello aveva infatti escluso la lieve entità del fatto basandosi sulla consistenza delle cessioni di droga, che riguardavano ‘interi panetti’ destinati a loro volta a un’ulteriore attività di spaccio. Tale quantità è stata ritenuta incompatibile con una valutazione di minore gravità.
In secondo luogo, e punto focale della decisione, il motivo riguardante le attenuanti generiche è stato liquidato come una censura generica e di fatto. La Corte ha sottolineato che il giudice di merito aveva esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, negando le attenuanti sulla base di elementi concreti e sfavorevoli.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è netta. Il diniego delle attenuanti generiche non è stato un atto arbitrario, ma il risultato di una valutazione ponderata. Il giudice di merito aveva rilevato non solo la totale assenza di elementi favorevoli all’imputato, ma anche un elemento fortemente negativo: la commissione, da parte sua, di nuove condotte analoghe a quelle per cui era sotto processo. Questo comportamento successivo ha dimostrato una persistenza nell’attività criminale, rendendo impossibile la concessione di un beneficio che presuppone una valutazione positiva della personalità del reo.
La Corte ribadisce che il potere del giudice di merito di concedere o negare le attenuanti è ampiamente discrezionale e non può essere sindacato in sede di legittimità se la motivazione è logica e priva di vizi giuridici, come nel caso di specie.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso: la condotta post-reato è un fattore determinante nella valutazione per la concessione delle attenuanti generiche. Un imputato che, dopo aver commesso un reato, ne compie altri della stessa natura, dimostra un’inclinazione a delinquere che preclude l’accesso a sconti di pena. La decisione finale, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, funge da monito sull’inammissibilità di ricorsi pretestuosi e sulla serietà con cui viene valutata la perseveranza nel comportamento illecito.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano infondati: il primo era una semplice ripetizione di argomenti già respinti, mentre il secondo era una critica generica e fattuale al potere discrezionale del giudice, non contestabile in Cassazione.
Su quali basi sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate per due ragioni: la mancanza di elementi favorevoli all’imputato e, soprattutto, la constatazione che egli aveva commesso nuovi reati analoghi a quello per cui era a processo.
Perché non è stata riconosciuta l’ipotesi di reato attenuata (fatto di lieve entità)?
L’ipotesi attenuata è stata esclusa perché la quantità di sostanza stupefacente ceduta era considerevole (‘interi panetti’), e tale cessione era finalizzata a rifornire altri soggetti per un’ulteriore attività di spaccio, elementi ritenuti incompatibili con la lieve entità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5750 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5750 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 03GKKNU) nato il 14/05/1972
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso ineccepibilmente la ricorrenza della ipotesi attenuata sul rilievo della consistenza delle cessioni – relativa a interi panetti – a loro volta finalizzate a fornnire soggetti per l’ulteriore spaccio;
Ritenuto che il secondo motivo costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha escluso la ricorrenza delle attenuanti generiche sul rilievo della mancanza di elementi favorevoli e, anzi, essendosi verificata la commissione di nuove analoghe condotte successive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18.11.2024