Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Pesano sulla Decisione del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base alle specificità del singolo caso. Tuttavia, la discrezionalità del magistrato non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la presenza di un passato criminale significativo possa legittimamente precludere l’accesso a questo beneficio, confermando la valutazione già operata nei gradi di merito.
I Fatti del Caso: un Ricorso Basato su un Unico Motivo
Il caso in esame riguarda un individuo condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.). Dopo la conferma della condanna in appello, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a un’unica doglianza: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche e il Ruolo dei Precedenti
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, ritenendo il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’analisi compiuta dalla corte d’appello, giudicata logica e corretta. I giudici di merito avevano infatti valutato la congruità complessiva della pena, evidenziando due aspetti cruciali: da un lato, l’assenza di elementi positivi da valorizzare ai fini di un giudizio prognostico favorevole; dall’altro, la presenza di “plurimi precedenti – anche gravi” a carico del ricorrente. Questo “curriculum” criminale ha avuto un peso determinante nella valutazione, orientando il giudice a negare il beneficio richiesto.
La Decisione della Corte di Cassazione
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Tale pronuncia non solo conferma la condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Egli è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio che la concessione delle attenuanti generiche non è un atto dovuto, ma il risultato di una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e delle circostanze del reato. Il giudice ha il dovere di bilanciare tutti gli elementi a disposizione. In questo caso, il peso dei precedenti penali, descritti come numerosi e gravi, ha superato qualsiasi potenziale fattore a favore dell’imputato. La sentenza impugnata aveva dato correttamente conto di questo bilanciamento, rendendo la sua decisione incensurabile in sede di legittimità. La Cassazione ribadisce che, in assenza di elementi positivi concreti che dimostrino un percorso di ravvedimento o una minore pericolosità sociale, i precedenti negativi costituiscono un ostacolo legittimo alla riduzione della pena.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza penale: la storia criminale di un imputato è un fattore centrale nella commisurazione della pena. Per ottenere le attenuanti generiche, non è sufficiente lamentare una presunta eccessiva severità della sanzione; è necessario portare all’attenzione del giudice elementi positivi e concreti che possano controbilanciare un passato giudiziario negativo. La decisione serve da monito, sottolineando che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio sul merito, ma solo per denunciare vizi di legittimità della sentenza impugnata, che in questo caso erano del tutto assenti.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente e congruamente motivato la decisione di non concedere le attenuanti generiche, basandosi sui precedenti dell’imputato.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche?
Risposta: Il giudice ha considerato due elementi principali: l’assenza di elementi positivi da valutare ai fini di un giudizio prognostico favorevole e la presenza di numerosi e gravi precedenti penali a carico del ricorrente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Risposta: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33941 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33941 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
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OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 612 cod. pen.);
Esaminato l’unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che, sul punto, nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata, avendo questa valutato la complessiva congruità della pena irrogata in primo grado, dando correttamente conto dell’assenza di elementi positivi da valutare ai fini del giudizio prognostico e della presenza di plurimi precedenti – anche gravi – del ricorrente (cfr. p. 4 della sentenza);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/07/2025