Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25741 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciut del reato di guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope, aggravato dall’a un sinistro stradale.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione relativamente alla affermaz responsabilità in quanto basata su prove ematiche inaffidabili, vizio di motivazione in ingiustificata esclusione delle attenuanti generiche. Le doglianze sono manifestamente infondate.
Le censure proposte in ordine alla affermazione di responsabilità e alla dosime pena non tengono conto della satisfattiva e giuridicamente corretta spiegazione offe di merito, sotto il profilo della ricostruzione e qualificazione della condotta, consolidata giurisprudenza di questa Corte.
In punto di responsabilità si deve sottolineare ancora in questa sede che la ri in fatto, oggetto di due pronunce conformi di colpevolezza, ove adeguatamente moti escluso ogni travisamento della prova, esula dal vaglio di legittimità. E, come detto, impugnata reca ampia motivazione sul fatto che i residui del metadone rilevati a s prelievo ematico erano di 249 ng/ml, enormemente superiori alla soglia di positività d dunque elevatissimi e deponenti per la attualità della assunzione di stupefacenti, u rilievi sintomatici riscontrati, alla visita sullo stato psico fisico, ove sono emer sconnesso, disorientamento spazio temporale, sonnolenza, andatura barcollante, midriatiche. Parimenti, sono congruamente motivate le statuizioni relative al di attenuanti generiche. Va infatti rimarcato che costituisce approdo consoli giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice can l’assenza di circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, di d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficien di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25 Rv. 260610 – 01, cfr. anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di a conformità all’indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, attesa la negat dell’imputato gravato da un precedente per rapina.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorren Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore del delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amm Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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