Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5383 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5383 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 26/03/1972
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Civitavecchia del 26 gennaio 2024, con cui NOME COGNOME era stata condannata alla pena di mesi dodici di arresto ed euro 3000 di ammenda, con revoca della patente di guida, in ordine al reato di cui alli art. 186, comma 2, lett. c, 2 bis, cod. strad., per aver guidato in stato di ebbrezza un veicolo Fiat Panda (esito accertamento 1,70 e 1,84 g/I), con l’aggravante di aver provocato una collisione con altra auto; condotta tenuta in Bracciano, il 12 novembre 2019.
L’imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di ricorso, con i quali deduce nullità della sentenza per errore nell’applicazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale e nell’aver negato la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche.
Il difensore della ricorrente, con memoria depositata, ha chiesto di poter presenziare alla presente udienza in camera di consiglio ed ha insistito in ricorso, La richiesta di comparire in udienza camerale dinanzi a questa Sezione è irrituale in quanto non prevista dalla legge (artt. 610 e 611 cod.proc.pen.).
I motivi non superano il vaglio di ammissibilità.
Le due sentenze di merito costituiscono un doppio accertamento conforme, relativamente ai fatti posti a fondamento della responsabilità penale della ricorrente in ordine al reato contestato (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019; Rv. 277218 – 01); pertanto, è senz’altro inammissibile la censura di illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione incentrata esclusivamente sulla astratta illegittimità della motivazione e senza in alcun modo evidenziare un effettivo travisamento di prove o una irragionevole deduzione comune alle due motivazioni, lette congiuntamente; piuttosto, il motivo riproduce in modo inammissibile la stessa doglianza, relativa alla verificazione dell’incidente stradale, che la Corte di appello ha adeguatamente respinto, mediante la considerazione che la Cappella, all’arrivo della PG, era in effetti all’interno della propria autovettura, ma ciò in quanto la stessa era stata vista urtare con il proprio mezzo altra vettura parcheggiata, la cui proprietaria, vista la scena, era intervenuta e l’aveva trattenuta sino all’arrivo della P.G.
Analogamente, quanto alla motivazione relativa al diniego di concessione delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha rilevato l’assenza di elementi positivi e, a proposito della valutazione negativa ai fini dell’art. 131 bis cod.pen., la sentenza ha evidenziato il notevole tasso alcolemico riscontrato e l’abitualità del comportamento, considerando l’analoga precedente penale a suo carico.
Il ragionamento della Corte di appello sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da sufficiente e non illogica
motivazione ed alla stregua di tali indicazioni, di cui il ricorso non tiene adeguato conto, il giudizio sul trattamento sanzionatorio non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, in conformità al consolidato principio secondo cui in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.