Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali e la Mancanza di Pentimento Chiudono la Porta alla Mitezza
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 45184/2024, ribadisce con fermezza i paletti entro cui tale valutazione deve muoversi, sottolineando come la presenza di precedenti penali e l’assenza di pentimento costituiscano ostacoli difficilmente superabili. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di rissa (art. 588 c.p.), confermata dalla Corte di Appello di Milano. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione del diniego delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
Il Motivo del Ricorso e il Ruolo delle Attenuanti Generiche
Il ricorso si concentrava esclusivamente sulla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che il giudice di secondo grado avesse errato nel non concedere il beneficio. Tuttavia, il ricorso non introduceva nuovi elementi o argomentazioni innovative rispetto a quanto già discusso e rigettato in appello. Si trattava, in sostanza, di una riproposizione delle medesime doglianze, sperando in un diverso esito davanti alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Cassazione: il Valore dei Precedenti e della Mancata Resipiscenza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti più rilevanti e decisivi.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva ampiamente giustificato la sua scelta basandosi su due fattori chiave:
1. I precedenti penali: La presenza di plurime condanne passate a carico dell’imputato è stata considerata un indicatore negativo della sua personalità e della sua propensione a delinquere.
2. L’assenza di resipiscenza: L’imputato non aveva mostrato alcun segno di pentimento o di revisione critica del proprio comportamento. Questa mancanza di ravvedimento è stata interpretata come un’assenza di elementi positivi su cui fondare un giudizio di meritevolezza per la mitigazione della pena.
La Cassazione ha evidenziato come il ricorso non facesse altro che replicare, senza alcuna novità, i rilievi già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte d’Appello. Un ricorso così formulato non è consentito nel giudizio di legittimità, il cui scopo non è riesaminare il merito della vicenda, ma controllare la corretta applicazione della legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un importante promemoria sulle condizioni per ottenere le attenuanti generiche. Non basta semplicemente invocarle; è necessario che emergano dal processo elementi concreti e positivi che giustifichino una valutazione favorevole da parte del giudice. La condotta processuale ed extra-processuale dell’imputato, il suo passato e i segnali di un effettivo cambiamento interiore sono fattori determinanti. Un ricorso in Cassazione che si limita a ripetere argomenti già respinti, senza prospettare vizi di legittimità, è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quali elementi può considerare un giudice per negare le attenuanti generiche?
Sulla base dell’ordinanza, un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi su elementi decisivi come la presenza di plurimi precedenti penali a carico dell’imputato e la totale assenza di segnali di pentimento (resipiscenza).
È sufficiente ripetere gli stessi motivi d’appello nel ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso che si limita a replicare i rilievi già articolati e disattesi dal giudice d’appello, senza introdurre elementi di effettiva novità o specifici vizi di legittimità, è inammissibile.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in Euro 3.000,00.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45184 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45184 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 18/12/1994
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna inflitta ad NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 588, comma 1 e 2, cod. pen. (fatto commesso in Milano il 16 febbraio 2018);
– che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuan generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati c motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha confermato il diniego del benefici richiesto, sia in ragione della carenza di qualsivoglia segnale di resipiscenza da part dell’imputato e della presenza di plurimi precedenti penali a suo carico, sia in ragione della mancanza di elementi positivamente valutabili al fine del riconoscimento della mitigazione invocata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente