Attenuanti Generiche Negate: Quando i Precedenti Contano
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti di maggiore discrezionalità per il giudice penale. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 31340/2024) chiarisce come la presenza di una storia criminale significativa possa legittimamente ostacolare la concessione di questo beneficio, rendendo la valutazione del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata. Analizziamo insieme la decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo, condannato in primo grado e in appello per il reato di furto aggravato. La difesa dell’imputato si è rivolta alla Suprema Corte lamentando un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche (previste dall’art. 62-bis c.p.) e, al contempo, all’aumento di pena per la recidiva. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente giustificato la sua decisione, basandola su argomentazioni generiche e non confrontandosi con le specifiche deduzioni difensive.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Attenuanti Generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il motivo di ricorso fosse del tutto generico e non si confrontasse realmente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha sottolineato un principio consolidato: non è possibile contestare in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito sulla concessione o meno delle attenuanti generiche quando questa sia fondata su una motivazione logica, coerente e rispettosa dei parametri legali, in particolare quelli indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Le Motivazioni: La Valutazione Complessiva della Personalità
Il cuore della decisione risiede nel ragionamento seguito dalla Corte d’Appello, pienamente avallato dalla Cassazione. La negazione delle attenuanti generiche non si è basata su un automatismo, ma su un’analisi approfondita della personalità del reo, desunta dai suoi precedenti penali.
La Corte ha spiegato che il giudice non deve limitarsi a considerare la gravità del singolo fatto per cui si procede, ma ha il dovere di esaminare in concreto il rapporto tra quel fatto e le condanne passate. Questo esame serve a verificare se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto”. In altre parole, si valuta se i crimini passati abbiano agito come un “fattore criminogeno” per la commissione del nuovo reato.
Citando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la n. 35738/2010, cd. sentenza Calibè), la Cassazione ha ribadito che gli stessi elementi che fondano il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato e giustificano l’aggravante della recidiva possono, logicamente, essere usati per negare le attenuanti. Non vi è alcuna contraddizione in questo, poiché entrambi i giudizi si basano sui medesimi criteri di valutazione stabiliti dall’art. 133 c.p.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame offre una lezione chiara: la richiesta di attenuanti generiche non può prescindere da una visione d’insieme della vita e della condotta dell’imputato. Non è sufficiente che il reato in sé non sia di eccezionale gravità. Se i precedenti penali disegnano il profilo di un soggetto con una spiccata e persistente tendenza a delinquere, il giudice può legittimamente negare qualsiasi sconto di pena, fornendo una motivazione che, seppur sintetica, dia conto di questa valutazione complessiva. Per la difesa, ciò significa che le argomentazioni a sostegno delle attenuanti devono essere particolarmente forti e capaci di dimostrare un reale percorso di cambiamento, tale da superare la valutazione negativa derivante dalla storia criminale del proprio assistito.
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali?
Sì, ma non in modo automatico. Il giudice deve valutare concretamente se i precedenti penali dimostrano una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che ha influito sulla commissione del nuovo reato, basando la sua decisione sui criteri dell’art. 133 del codice penale.
Quando un ricorso in Cassazione sulle attenuanti generiche è inammissibile?
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando la decisione del giudice di merito è motivata in modo logico e conforme alla legge. La Corte di Cassazione non può riesaminare la scelta discrezionale del giudice, ma solo verificare che non vi siano vizi di legittimità o palesi illogicità nella motivazione.
Gli stessi elementi usati per contestare la recidiva possono giustificare il diniego delle attenuanti?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che non vi è alcuna contraddizione nell’utilizzare gli stessi elementi fattuali (come i precedenti penali) sia per confermare l’aggravante della recidiva sia per negare la concessione delle attenuanti generiche, in quanto entrambi i giudizi si fondano sulla valutazione della capacità a delinquere del reo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31340 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31340 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LANCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello de L’Aquila, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all’aumento della recidiva, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata.
La sentenza impugnata ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado e, a pag. 2, ha ben spiegato le ragioni che ostano alla concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e, contemporaneamente, dimostrano anche la sussistenza della aggravante della recidiva contestata. Il giudice si è orientato secondo il noto principio di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato “sub iudic:e” (cfr. Sez. U, n. 35738 del 25/5/2010, Calibè, Rv. 247838).
D’altra parte, per costante giurisprudenza, quanto alle circostanze attenuanti generiche, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024
DEPOSITATA