Attenuanti Generiche: Quando la Recidiva Specifica le Blocca
Il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti generiche è un tema centrale nel diritto penale, che incide direttamente sulla determinazione della pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la presenza di una recidiva qualificata può impedire legalmente la prevalenza delle attenuanti. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i limiti del potere discrezionale del giudice in questi casi.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Firenze per il reato di furto aggravato. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il trattamento sanzionatorio. Nello specifico, si contestava il mancato giudizio di equivalenza, e non di prevalenza, tra le attenuanti generiche e le circostanze aggravanti contestate, tra cui una recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
L’imputato sosteneva che la sua richiesta di una valutazione più favorevole delle circostanze a suo discapito fosse stata ingiustamente respinta, chiedendo alla Suprema Corte di riconsiderare la questione.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo manifestamente infondato, generico e basato su una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. La decisione si fonda su argomenti solidi, sia di natura legale che giurisprudenziale, che chiariscono i confini entro cui il giudice può muoversi nel concedere le attenuanti generiche.
I giudici hanno confermato integralmente la decisione della Corte d’Appello, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della palese inammissibilità e colpa nell’aver proposto l’impugnazione.
Le motivazioni: Perché le Attenuanti Generiche Non Sono State Riconosciute Prevalenti
La Corte ha articolato la propria decisione su due pilastri fondamentali.
Il primo è un divieto di legge esplicito. L’articolo 69, quarto comma, del codice penale, stabilisce chiaramente che le attenuanti generiche non possono essere considerate prevalenti sulla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Nel caso di specie, la condizione di recidivo qualificato dell’imputato costituiva un ostacolo legale insormontabile alla richiesta della difesa. La Corte di merito aveva correttamente applicato questa norma, e la Cassazione non ha potuto che prenderne atto.
Il secondo pilastro riguarda la valutazione discrezionale del giudice. Anche al di là del divieto legale, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica per negare la prevalenza richiesta. I giudici di merito avevano evidenziato l’assenza di elementi positivi ulteriori a cui ancorare il riconoscimento delle attenuanti. Inoltre, era stata sottolineata la personalità negativa dell’imputato, desunta dalla sua specifica condotta. La Cassazione ha ricordato che tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, è supportata da una motivazione adeguata. È stato anche ribadito un principio consolidato: la scelta di definire il processo con il rito abbreviato non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente per giustificare la concessione delle attenuanti.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza un principio cruciale: la carriera criminale di un imputato ha un peso determinante nel giudizio di bilanciamento delle circostanze. La presenza di una recidiva qualificata non è solo un’aggravante, ma un vero e proprio sbarramento legale che impedisce alle attenuanti generiche di prevalere. Questo significa che, di fronte a un imputato con un passato criminale significativo e specifico, il margine di discrezionalità del giudice si riduce drasticamente.
In pratica, per chi si trova in una condizione di recidiva reiterata e specifica, le possibilità di ottenere un trattamento sanzionatorio più mite attraverso le attenuanti generiche sono quasi nulle, a meno che non emergano elementi di eccezionale valore positivo, che in questo caso erano del tutto assenti. La decisione sottolinea l’importanza per la difesa di non basare le proprie argomentazioni su elementi generici, ma di individuare aspetti concreti e rilevanti che possano giustificare una valutazione di favore, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
Le attenuanti generiche possono sempre prevalere su una recidiva?
No. L’art. 69, comma 4, del codice penale vieta espressamente che le attenuanti, generiche e non, possano essere ritenute prevalenti sulla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
La scelta del rito abbreviato può giustificare la concessione delle attenuanti generiche?
No. La giurisprudenza costante, confermata in questa ordinanza, stabilisce che la scelta di un rito processuale alternativo come il rito abbreviato non può, da sola, costituire un elemento a sostegno del riconoscimento delle attenuanti generiche.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, come in questo caso per la manifesta infondatezza, viene anche condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24812 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24812 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenz che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che ha denunciato la violazione della legge penal e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza, e non anche di prevalenza, circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, i quanto:
come correttamente rilevato dalla Corte di merito, le attenuanti generiche non possono essere stimate prevalenti sulla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale (cfr. a comma 4, cod. pen.), ritenuta nella specie;
il Giudice di appello ha comunque negato la chiesta prevalenza pure per il tramite di un motivazione congrua, che non solo ha richiamato l’assenza di ulteriori elementi rispetto a que posti a sostegno del riconoscimento delle attenuanti generiche (osservando, conformemente alla giurisprudenza dei legittimità, che sotto tale ultimo profilo non può venire in rilievo la s definire il processo nelle forme del rito abbreviato: cfr. Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Pu Rv. 277271 – 01) ma ha anche evidenziato la negativa personalità dell’imputato alla luce della sua specifica condotta (cfr. p. 3 della sentenza impugnata) così indicando gli elementi che posto a sostegno dell’esercizio del proprio potere discrezionale, dunque qui non sindacabile (cf Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), a fortiori in ragione del diverso apprezzamento di fatto che il ricorso propone senza neppure confrontarsi con il detto iter (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., s 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024