Attenuanti generiche e Recidiva: La Cassazione chiarisce i limiti
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 5561/2024) ha ribadito i criteri che ne giustificano il diniego, specialmente in presenza di una pesante recidiva e di un’intensa volontà criminale. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: un’Evasione dai Domiciliari
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione. L’imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione per diversi giorni, rendendosi di fatto irreperibile.
La Corte d’Appello, nel confermare la condanna, aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivando la sua decisione sulla base di due elementi principali: la “pesante recidiva” che gravava sull’imputato e l'”intensità del dolo” che aveva caratterizzato la sua condotta.
Il Ricorso in Cassazione: la richiesta di attenuanti generiche
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione. La difesa ha sostenuto che i giudici di merito avessero errato nel non applicare le attenuanti generiche, omettendo di considerarle prevalenti rispetto all’aggravante della recidiva. Secondo il ricorrente, le argomentazioni della Corte d’Appello non erano sufficienti a giustificare un tale diniego.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno confermato la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello di Napoli. La decisione impugnata, infatti, non si era limitata a menzionare la recidiva dell’imputato, ma aveva compiuto una valutazione complessiva della sua personalità e della gravità del fatto.
La Corte ha sottolineato come la motivazione del diniego delle attenuanti generiche fosse solida, poiché fondata su due pilastri:
1.  La Pesante Recidiva: La storia criminale dell’imputato è stata considerata un elemento negativo significativo, indicativo di una persistente inclinazione a delinquere.
2.  L’Intensità del Dolo: I giudici hanno valorizzato non solo il fatto dell’evasione in sé, ma anche le sue modalità. L’essersi allontanato dal domicilio per più giorni, rendendosi irreperibile, è stato interpretato come un chiaro indicatore di un’intensa volontà criminale, incompatibile con un trattamento sanzionatorio più mite.
In sostanza, la Cassazione ha ribadito che il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche richiede un’analisi globale che non può ignorare elementi così rilevanti come i precedenti penali e l’intensità della colpevolezza.
Le Conclusioni: l’importanza della valutazione del giudice
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice motiva adeguatamente la sua decisione basandosi su elementi concreti che delineano negativamente la personalità dell’imputato e la gravità del reato. La recidiva e l’intensità del dolo sono fattori preponderanti che possono giustificare il rigetto della richiesta di un trattamento sanzionatorio più favorevole. La decisione sottolinea come la valutazione del giudice di merito sia centrale e, se logicamente motivata, difficilmente censurabile in sede di legittimità.
 
È possibile ottenere le attenuanti generiche anche se si è recidivi?
Sì, in linea di principio è possibile, ma la recidiva è un elemento che il giudice valuta molto negativamente. Come dimostra questo caso, una ‘pesante recidiva’, unita ad altri fattori come l’intensità del dolo, può portare legittimamente al diniego delle attenuanti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati ‘generici e manifestamente infondati’. La difesa non ha offerto argomentazioni valide per contestare la logicità della motivazione della sentenza d’appello, che era ben fondata.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare le attenuanti generiche nel caso di evasione?
La Corte ha basato il diniego su due elementi principali: la ‘pesante recidiva’ che gravava sull’imputato, indicativa della sua propensione a delinquere, e l’ ‘intensità del dolo’, dimostrata dal fatto che si era allontanato dal domicilio per più giorni rendendosi irreperibile.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5561 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5561  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati in relazione alla omessa applicazione, con prevalenza sulla recidiva, delle circostanze attenuanti generiche: le argomentazioni difensive si scontrano, infatti, con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, ha valorizzato, ai fini del diniego non solo la “pesante recidiva che grava sull’imputato” ma anche l’intensità del dolo che ne ha sorretto la condotta essendosi allontanato dal domicilio per alcuni giorni, rendendosi irreperibile;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024
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