Attenuanti Generiche: Niente Sconto di Pena per i Ladri Professionisti
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica realtà del fatto e del suo autore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’elevata professionalità dimostrata nell’esecuzione di un reato può giustificare il diniego di tale beneficio, anche a fronte di una confessione. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti: Un Tentativo di Furto Organizzato
Il caso riguarda due persone condannate in primo e secondo grado per un tentato furto aggravato. Gli imputati, agendo in concorso, avevano pianificato di impossessarsi di una cassaforte situata all’interno di una gioielleria. Per raggiungere il loro obiettivo, si erano introdotti nottetempo in un’agenzia immobiliare adiacente e avevano praticato un foro nel muro di confine. L’azione, tuttavia, non è andata a buon fine e i due sono stati colti in flagranza di reato.
Il Ricorso in Cassazione e la Richiesta di Attenuanti Generiche
Contro la sentenza della Corte d’Appello, che confermava la condanna, i due imputati hanno proposto ricorso per Cassazione. L’unica doglianza riguardava un presunto vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. In particolare, lamentavano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, che avrebbe comportato una significativa riduzione della pena. A sostegno della loro tesi, evidenziavano la confessione resa.
Le Motivazioni della Cassazione: la Professionalità Criminale Prevale
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello pienamente adeguata, logica e corretta. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche deve basarsi sui parametri dell’art. 133 del codice penale, che includono le modalità dell’azione e la capacità a delinquere del reo.
Nel caso di specie, le modalità esecutive hanno rivelato un ‘elevato grado di professionalità’. Agire nel cuore della notte, individuare un locale attiguo e praticare un foro nel muro sono elementi che, secondo la Corte, dimostrano una preparazione e un’organizzazione che depongono a sfavore degli imputati. Questo alto livello di pianificazione è stato considerato un elemento negativo predominante, tale da neutralizzare qualsiasi altro fattore potenzialmente positivo.
Inoltre, la Corte ha svalutato la confessione degli imputati. Essendo stati colti in flagranza, la loro ammissione dei fatti è stata considerata ‘necessitata’ e non una genuina scelta di resipiscenza. Pertanto, non sussisteva alcun elemento positivamente valutabile che potesse giustificare la concessione del beneficio richiesto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato: il giudice di merito ha un ampio potere discrezionale nel concedere o negare le attenuanti generiche. La decisione deve essere fondata su una motivazione logica e aderente ai fatti. La professionalità criminale, desumibile dalle modalità organizzate e complesse di commissione del reato, è un fattore di gravità che può legittimamente portare all’esclusione di qualsiasi sconto di pena. Questa pronuncia serve da monito: la confessione non è un ‘passaporto’ automatico per ottenere benefici, soprattutto quando è una conseguenza inevitabile dell’essere stati scoperti.
Una confessione garantisce sempre l’ottenimento delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che una confessione non è un elemento sufficiente se è ‘necessitata dalla flagranza’, ovvero se avviene solo perché i colpevoli sono stati colti sul fatto e non per un reale pentimento.
La professionalità nel commettere un reato può impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì. Secondo la Corte, un elevato grado di professionalità nelle modalità esecutive del reato è un elemento che il giudice può validamente considerare per negare le attenuanti generiche, in quanto dimostra una maggiore capacità a delinquere.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. I ricorrenti sono inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla ‘cassa delle ammende’, specialmente se il ricorso, come in questo caso, appare palesemente dilatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20603 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20603 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza resa in data 26 settembre 2022 la Corte d’appello di Roma ha confer il verdetto di condanna pronunciato nei loro confronti dal Tribunale di Roma nei conf COGNOME NOME e COGNOME NOME, in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 56 624, 625, co. 1, n. 1, I parte, co. 2, c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di una cass sottraendola dall’interno dell’esercizio commerciale.
I ricorrenti deducono vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzioNOME particolare lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generi
3.Considerato che il motivo, comune a entrambi i ricorrenti, relativo al conteniment pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella ma estensione, afferisce all’onere motivazionale richiesto al giudice di merito il q specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del f avuto riguardo ai parametri di cui all’art. 133 c.p., si è messo in luce come l esecutive del reato abbiano dimostrato un elevato grado di professionalità, essen imputati introdotti nel cuore della notte nel locale ove è ubicata la gioielleria, p foro nel muro del locale attiguo, ove era ubicata un’agenzia immobiliare. Perciò, la termini del tutto coerenti con i criteri informatori sulla commisurazione del tr sanzioNOMErio e nel rispetto dei principi giurisprudenziali in relazione all’onere mo richiesto per la determinazione della pena, ha motivato correttamente sul fatto che, fronte della confessione, comunque necessitata dalla flagranza, non sussiste alcun e positivamente valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dei r al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare c a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14.03.2024