Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: La Valutazione del Giudice
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, in cui il giudice è chiamato a bilanciare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una personalità negativa, desunta da numerosi precedenti penali, può legittimamente neutralizzare elementi positivi come un’attività lavorativa regolare, portando al diniego di un’ulteriore riduzione di pena.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per un reato legato agli stupefacenti, qualificato come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La sentenza, emessa dal Tribunale di Bergamo, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Brescia. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando un unico punto: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Secondo la difesa, elementi come la regolare attività lavorativa, la consapevolezza dell’illiceità della propria condotta e la scarsa gravità del fatto avrebbero dovuto condurre a una valutazione più mite e, di conseguenza, a una riduzione della pena. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto tale richiesta.
La Decisione della Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La motivazione si concentra sulla correttezza del ragionamento seguito dalla Corte territoriale nel valutare la richiesta di attenuanti generiche.
Il Bilanciamento tra Elementi Positivi e Negativi
Il punto cruciale della decisione risiede nel bilanciamento operato dal giudice. La Corte territoriale ha esplicitamente riconosciuto la presenza di elementi a favore dell’imputato, ma li ha posti a confronto con un dato di segno opposto e di notevole peso: la sua personalità negativa, testimoniata da numerosi precedenti penali. Secondo la Cassazione, non è irragionevole che un giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ritenga che la storia criminale di un soggetto prevalga su aspetti positivi di vita, come lo svolgimento di un lavoro.
La Distinzione tra Qualificazione del Reato e Attenuanti
L’ordinanza chiarisce un altro aspetto importante. Gli elementi positivi portati dalla difesa (scarsa gravità, consapevolezza, etc.) non sono stati ignorati. Al contrario, sono stati correttamente valutati ai fini della qualificazione del reato come fatto di lieve entità. Tuttavia, il fatto che questi elementi siano serviti a inquadrare la condotta in una fattispecie meno grave non implica automaticamente che debbano valere anche per la concessione delle attenuanti generiche. Si tratta di due valutazioni distinte e autonome.
le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello abbia fornito una motivazione puntuale e non manifestamente illogica per negare le attenuanti. Il giudice di merito ha evidenziato come la personalità negativa dell’imputato, radicata in una storia di precedenti penali, costituisse un ostacolo insormontabile per un giudizio di meritevolezza di un’ulteriore riduzione di pena. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile in quanto mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale può intervenire solo in presenza di vizi di legittimità, come una motivazione assente o palesemente illogica, qui non riscontrati.
le conclusioni
Questa pronuncia rafforza il principio secondo cui la valutazione delle attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Un passato criminale significativo può essere considerato un elemento preponderante che giustifica il diniego del beneficio, anche in presenza di segnali di reinserimento sociale come un’occupazione stabile. La decisione serve anche da monito: la proposizione di un ricorso in cassazione privo di fondati motivi di diritto comporta non solo il rigetto, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Avere un lavoro regolare è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo questa ordinanza non è automaticamente sufficiente. Il giudice deve compiere una valutazione complessiva e può ritenere che la personalità negativa dell’imputato, desunta da numerosi precedenti penali, abbia un peso maggiore rispetto a elementi positivi come lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e adeguata per negare le attenuanti, basandosi sulla negativa personalità dell’imputato. Il ricorso non ha evidenziato vizi di legittimità (cioè errori di diritto) in tale ragionamento, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione del merito della questione, cosa non consentita in sede di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata equitativamente fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6432 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6432 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TREVIGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che con sentenza in data 10 gennaio 2023 la Corte di appello di Brescia, decidendo in seguito ad annullamento con rinvio della Quarta Sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 33559 del 2022, ha confermato la sentenza in data 12 settembre 2017 del Tribunale di Bergamo che aveva condannato COGNOME NOME alle pene di legge per il reato dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
Rilevato che il ricorrente ha lamentato solo il diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che la Corte territoriale ha risposto puntualmente a tale doglianza, evidenziando la negativa personalità dell’imputato per i numerosi precedenti penali, per cui gli elementi segnalati in suo favore, quali la regolare attività lavorativa, la consapevolezza dell’illiceità della cond la scarsa gravità del fatto, non irragionevolmente sono stati valutati ai fini della qualificazio sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e non per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere dell spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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