Attenuanti Generiche: Quando la Pericolosità Sociale ne Esclude la Concessione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini entro cui tale valutazione deve muoversi, confermando che la pericolosità sociale dell’imputato è un fattore determinante che può giustificarne il diniego.
Il Caso in Esame: Reato Durante la Misura Alternativa
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava un individuo che aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva confermato la condanna e, soprattutto, negato la concessione delle attenuanti generiche. L’elemento centrale della vicenda era che l’imputato aveva commesso il nuovo reato mentre stava già espiando una pena precedente attraverso una misura alternativa alla detenzione. Questa circostanza, secondo i giudici di merito, era un chiaro sintomo della sua personalità e della sua pericolosità sociale.
L’imputato, nel suo ricorso, lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che la sua situazione meritasse una valutazione differente e più benevola.
La Decisione sulle Attenuanti Generiche e la Valutazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, allineandosi completamente alla decisione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorso non mirava a denunciare un errore di diritto, ma tentava di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, non è quello di riesaminare il merito della vicenda, ma di controllare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Il Ruolo della Valutazione di Fatto del Giudice di Merito
La Corte ha sottolineato un principio fondamentale: la valutazione sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che non sia contraddittoria e che dia conto degli elementi considerati preponderanti. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e non contraddittoria.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte d’Appello, ritenuta corretta dalla Cassazione, si fondava su due pilastri principali:
1. La personalità dell’imputato e la gravità del fatto: I giudici avevano considerato non solo il reato in sé, ma anche i numerosi precedenti penali dell’imputato, che delineavano un quadro di persistente inclinazione a delinquere.
2. Il contesto del reato: L’aver commesso un illecito mentre si beneficiava di una misura alternativa alla detenzione è stato valutato come un indice particolarmente negativo. Tale condotta dimostra un’assenza di resipiscenza e una mancata adesione al percorso rieducativo, elementi che militano contro la concessione di un beneficio come le attenuanti generiche.
La Cassazione ha concluso che il richiamo a questi elementi, in particolare ai precedenti penali, era sufficiente per giustificare l’esclusione delle attenuanti, senza necessità di analizzare ogni singolo aspetto potenzialmente favorevole all’imputato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce che la discrezionalità del giudice nel concedere le attenuanti generiche deve essere esercitata attraverso un’analisi complessiva della personalità del reo e delle modalità del fatto, come previsto dall’art. 133 del codice penale. La commissione di un reato durante una misura alternativa è un segnale di allarme che il giudice può legittimamente interpretare come indice di pericolosità sociale, giustificando una risposta sanzionatoria più severa e il diniego di benefici. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia conferma che un ricorso per Cassazione basato sulla mera richiesta di una nuova valutazione delle prove è destinato all’inammissibilità.
È possibile ottenere le attenuanti generiche se si commette un reato durante l’espiazione di una pena in misura alternativa?
No, secondo questa ordinanza, commettere un reato in tale contesto è un forte indice di pericolosità sociale che giustifica pienamente il diniego delle attenuanti generiche, in quanto dimostra che il soggetto non ha tratto alcun insegnamento dal percorso rieducativo in atto.
La Corte di Cassazione può modificare la decisione di un giudice sul diniego delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione. Il suo controllo è limitato a verificare che la motivazione del giudice non sia palesemente illogica o contraddittoria. La valutazione sulle attenuanti è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
Quali elementi sono sufficienti per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti basandosi sugli elementi indicati nell’art. 133 del codice penale, come la gravità del fatto e la personalità dell’imputato. In questo caso, i numerosi precedenti penali e il contesto specifico del reato sono stati ritenuti elementi sufficienti a giustificare l’esclusione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9779 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e la sentenza impugnata.
Considerato che con il ricorso vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio motivazione, ma in realtà si vorrebbe pervenire ad una differente valutazione nel merito no ammessa in sede di legittimità;
Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Catania ha argomentato, in modo adeguato e non contraddittorio, rispetto al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione del circostanze attenuanti generiche, dando rilievo, con riferimento alla determinazione della pen sia alla gravità del fatto che alla personalità dell’imputato (pagg. 4 e 5 del provvedim impugnato) e, con riguardo alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., al contesto in cui veniva posto in essere – dal prevenuto – il fatto illecito contestato (vale a dire mentre egli stava es una pena con una misura alternativa alla detenzione) quale indice della di lui pericolosità socia
Ritenuto, infatti, che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché n contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’a cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Cass. Sez. sentenza n. 43952 del 13/04/2017; nella specie la Corte ha ritenuto sufficiente, ai dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti pen dell’imputato);
Considerato, quindi, che l’impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, coerentemente valutati dal giudice a quo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escluder la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favo della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 22 febbraio 2024.