Attenuanti Generiche: Quando la Pericolosità Sociale le Esclude
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri che possono portare al diniego di tale beneficio, specialmente in presenza di elementi che dimostrano una spiccata pericolosità sociale e una condotta processuale non collaborativa. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
Il Caso: Evasione dai Domiciliari con Braccialetto Elettronico
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per evasione e false dichiarazioni. L’imputato, pur essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo elettronico (il cosiddetto braccialetto elettronico), si era allontanato dalla propria abitazione. La Corte d’Appello aveva confermato la sua condanna, escludendo la concessione delle attenuanti generiche.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua confessione e altre circostanze avrebbero dovuto giustificare una riduzione della pena. Il suo ricorso, tuttavia, è stato giudicato manifestamente infondato e generico.
La Decisione della Cassazione sul diniego delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. La Corte ha sottolineato come la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche si basi su un giudizio di fatto che, se logicamente motivato, non può essere messo in discussione in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto corretto e ben motivato il ragionamento della Corte d’Appello, che ha negato le attenuanti sulla base di diversi elementi concreti:
La Pericolosità Sociale dell’Imputato
Il primo elemento valorizzato è la pericolosità dell’imputato. Questa non è stata dedotta in astratto, ma da fatti specifici:
1.  Plurimi precedenti penali: L’imputato non era un delinquente occasionale, ma un soggetto con diverse condanne passate e non risalenti nel tempo.
2.  Modalità del reato: L’evasione è avvenuta nonostante l’imputato fosse consapevole di essere monitorato elettronicamente. Questo dimostra una totale noncuranza per le prescrizioni dell’autorità giudiziaria e una forte determinazione a delinquere.
La Condotta Complessiva e Processuale
La Corte ha anche considerato negativamente l’atteggiamento complessivo dell’imputato. In particolare, è stata evidenziata la sua condotta non collaborativa nei confronti degli operanti al momento dei fatti.
L’Irrilevanza della Confessione Parziale
Un punto cruciale della decisione riguarda la confessione. La difesa sosteneva che la confessione dovesse portare a un trattamento sanzionatorio più mite. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che la confessione ha avuto un valore limitato, poiché ha riguardato solo elementi che erano già stati accertati aliunde, ovvero tramite altre fonti di prova (in questo caso, il segnale del braccialetto elettronico). Una confessione tardiva e parziale su fatti già noti non è sufficiente a dimostrare un reale processo di resipiscenza che possa giustificare le attenuanti generiche.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico, ma un beneficio concesso dal giudice dopo un’attenta valutazione di tutti gli elementi positivi e negativi della personalità dell’imputato e della sua condotta. La pericolosità sociale, desunta da precedenti penali e dalle modalità del reato, insieme a una condotta processuale non sinceramente collaborativa, costituiscono ostacoli insormontabili per ottenere una riduzione di pena. La mera confessione di fatti già evidenti non è, di per sé, sufficiente a cambiare questo quadro.
 
Quando possono essere negate le attenuanti generiche?
Sulla base di questa ordinanza, le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice rileva elementi concreti che dimostrano la pericolosità sociale dell’imputato. Tali elementi includono la presenza di plurimi e recenti precedenti penali, la modalità particolarmente grave del reato (come evadere pur avendo un braccialetto elettronico) e un atteggiamento non collaborativo.
Una confessione garantisce automaticamente la concessione delle attenuanti generiche?
No. La decisione chiarisce che una confessione non garantisce tale beneficio, specialmente se riguarda fatti che sono già stati accertati in altro modo (aliunde). Per essere valutata positivamente, la confessione deve essere un segno di reale ravvedimento e non una mera ammissione dell’inevitabile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nell’aver presentato un ricorso palesemente infondato, può condannare il ricorrente al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4682 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4682  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli art. 385 e 495 cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, generico e versato i fatto, in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva ed escl presupposti per concedere le attenuanti generiche, indicando gli elementi che ha ritenuto dimostrativi della pericolosità dell’imputato (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis 281935 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841 – 01) e decisivi o rilevanti al fine del diniego delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 2 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5′ n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv 271269 – 01), non solo evidenziando come l’imputato abbia agito nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari con dispositivo di controllo elettronico (avendo piena consapevolezza, dunqu che il suo allontanamento sarebbe stato rilevato) ma anche dando conto della sua complessiva condotta e, segnatamente, del suo atteggiamento non collaborativo verso gli operanti (avendo il COGNOME poi confermato – in sede di convalida dell’arresto – solo quanto già accertato) rimarcando come egli sia gravato da plurimi precedenti peraltro non risalenti; con tale iter argomentativo – congruo, logico e conforme al diritto – il ricorso non si è confron compiutamente, avendo negato che il COGNOME fosse sottoposto a controllo elettronico – ossia solo uno degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale -, contestando in maniera asser che la confessione abbia avuto ad oggetto solo elementi emersi aliunde e prospettando nel resto in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento di fatto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente