Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Fanno la Differenza
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come i precedenti penali e la valutazione della pericolosità sociale dell’imputato possano giustificare pienamente il diniego di tali benefici.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di un individuo a tre mesi di arresto per la violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione, un reato previsto dall’art. 75, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011. La condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte di Appello.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, si contestava il trattamento sanzionatorio, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, le argomentazioni difensive erano generiche e non idonee a scalfire la logicità e la correttezza della sentenza impugnata. Il ricorso si limitava a criticare la valutazione del trattamento sanzionatorio, un ambito in cui il giudizio di legittimità è limitato alla verifica della coerenza e non manifesta illogicità della motivazione.
Le Motivazioni: Il Peso dei Precedenti e della Pericolosità Sociale
La Corte ha analizzato nel dettaglio le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva correttamente escluso i benefici richiesti dalla difesa.
In primo luogo, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa a causa della commissione, da parte dell’imputato, di altri reati della stessa indole. Questa circostanza è stata ritenuta, con un ragionamento ineccepibile, ostativa alla concessione del beneficio, in quanto indicativa di una tendenza a delinquere non occasionale.
In secondo luogo, e questo è il punto centrale, la Corte ha confermato la correttezza del diniego delle attenuanti generiche. I giudici di merito avevano stabilito che, per ottenere tale beneficio, non basta la semplice assenza di elementi negativi, ma è necessaria la presenza di elementi di segno positivo meritevoli di considerazione. Nel caso di specie, non solo mancavano tali elementi, ma i precedenti penali dell’imputato venivano letti come una chiara conferma della sua pericolosità sociale. Il diniego, quindi, non era un mero automatismo, ma il risultato di una valutazione complessiva della personalità dell’imputato.
Le Conclusioni: Discrezionalità del Giudice e Onere della Prova
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio deve essere motivato. La decisione di negarle è legittima quando si fonda sull’assenza di circostanze positive e sulla presenza di elementi negativi, come un curriculum criminale significativo. Questo provvedimento sottolinea come la valutazione della pericolosità sociale, basata su elementi concreti come i precedenti penali, sia un fattore determinante nel definire il trattamento sanzionatorio e nell’escludere benefici che presupporrebbero una prognosi favorevole sulla futura condotta del reo.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano generiche, prive di specifiche ragioni di fatto e di diritto, e contestavano aspetti (come il trattamento sanzionatorio) la cui valutazione era stata motivata in modo sufficiente e non manifestamente illogico dalla Corte d’Appello.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate perché non sono emersi elementi positivi a favore dell’imputato. Al contrario, i suoi precedenti penali sono stati considerati una conferma della sua pericolosità sociale, giustificando legittimamente il diniego del beneficio.
L’esistenza di altri reati può impedire l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Sì, la Corte ha confermato che la commissione, da parte dell’imputato, di più reati della stessa indole rispetto a quello per cui si procede è una circostanza che osta alla concessione del beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4099 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di NOME, in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, alla pena di mesi 3 di arresto.
Reputato che il motivo unico dedotto, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (violazione di legge e contestuale vizio di motivazione) è inammissibile perché si prospettano deduzioni generiche e prive della indicazione di ragioni di diritto e di fatto idonee a sorreggere le richieste e, comunque, in quanto si devolvono censure non consentite in sede di legittimità perché relative al trattamento sanzionatorio, benché questo risulti sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 2 e 3 della sentenza di appello ove si esplic:itano le ragioni de mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e del rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche).
Considerato, in ogni caso, in ordine alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., che questa è stata correttamente esclusa in ragione della commissione, da parte di NOME, di più reati della stessa indole rispetto a quello per il quale si procede, circostanza questa, reputata con ragionamento ineccepibile, ostativa alla concessione del beneficio.
Rilevato, infine, per quanto concerne la mancata concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., che la Corte distrettuale ha ritenuto, in ossequio al principio secondo cui il diniego può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi di segno positivo (cfr. Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), insussistenti circostanze o situazioni meritevoli di particolare considerazione, tenuto conto anche dei precedenti penali dell’imputato a conferma della di lui pericolosità sociale.
Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente