Attenuanti Generiche: Quando la Gravità del Reato Pesa Più di un Casellario Pulito
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle modalità del fatto. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti della discrezionalità del giudice, sottolineando come la gravità del reato e i precedenti di polizia possano giustificare il loro diniego, anche in presenza di un casellario giudiziale formalmente ‘pulito’.
I Fatti del Caso: un Furto in Abitazione Organizzato
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un uomo condannato in primo e secondo grado per un furto in abitazione, commesso in concorso con altre tre persone. Il gruppo si era spostato appositamente da una grande città per commettere il reato in un piccolo comune, dimostrando una certa pianificazione. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato la sentenza d’appello lamentando unicamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte sulla concessione delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello di Perugia. Secondo gli Ermellini, il motivo del ricorso era manifestamente infondato. La decisione si basa su un principio consolidato: il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti, non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi.
La valutazione della Corte territoriale
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato come l’unico elemento a favore dell’imputato, ovvero la sua formale incensuratezza, non fosse sufficiente per giustificare la concessione del beneficio. Questa valutazione è stata rafforzata da altri elementi negativi di significativo peso.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice di Merito
La motivazione della Cassazione si articola su due punti principali. In primo luogo, la cosiddetta ‘incensuratezza’ dell’imputato era solo formale, poiché a suo carico risultavano precedenti giudiziari e segnalazioni di polizia. Questi elementi, sebbene non si traducano in condanne definitive, possono essere legittimamente considerati dal giudice per valutare la personalità e la pericolosità sociale del soggetto.
In secondo luogo, la Corte ha dato rilievo alla gravità oggettiva della condotta. Il furto non è stato un gesto estemporaneo, ma un’azione pianificata e realizzata da un gruppo di quattro persone che si sono spostate da Roma ad Acquasparta con il preciso scopo di delinquere. Questa modalità operativa denota una maggiore capacità a delinquere e una maggiore pericolosità, elementi che contrastano con la ratio delle attenuanti generiche, volte a mitigare la pena in presenza di circostanze che rendono il fatto meno grave o l’autore meno riprovevole. La Corte ha quindi ritenuto che la valutazione della Corte d’Appello fosse logica, coerente e sufficientemente motivata, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio importante: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice basata su un’analisi complessiva del fatto e della personalità dell’autore. Un certificato penale pulito non è una garanzia per ottenere uno sconto di pena. Elementi come la gravità del reato, le modalità di esecuzione, la pianificazione e la presenza di precedenti di polizia possono legittimamente portare il giudice a negare il beneficio, poiché indicano una personalità e una condotta non meritevoli di un trattamento sanzionatorio più mite.
Avere la fedina penale pulita garantisce automaticamente la concessione delle attenuanti generiche?
No. Secondo la sentenza, la formale incensuratezza non è sufficiente, specialmente se l’imputato risulta gravato da precedenti giudiziari o segnalazioni di polizia che, pur non essendo condanne definitive, possono essere valutati dal giudice.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No, non è necessario. La Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego, può limitarsi a fare riferimento agli elementi ritenuti decisivi, implicitamente disattendendo tutti gli altri.
Cosa può valorizzare il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può basare il diniego su elementi come l’obiettiva gravità della condotta (ad esempio, un reato pianificato e commesso in gruppo) e la presenza di precedenti di polizia, che insieme possono delineare una personalità non meritevole del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1039 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1039 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME nato il 24/05/1992
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME COGNOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 17 aprile ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 6 nn. 2 e 5, cod. pen. (fatto commesso in Acquasparta il 22 gennaio 2022);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti gen manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudic nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessar prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunq rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 2491 n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), come nel caso di specie, in cui la Corte territ valorizzato, nel corpo della motivazione, l’assenza di ulteriori e diversi elementi ido a quelli posti a fondamento della concessione dell’attenuante di cui all’art. 625-bis non essendo sufficiente la formale incensuratezza, anche alla luce della circost l’imputato risultava gravato da precedenti giudiziari e da segnalazioni di polizia, nonch della obiettiva gravità della condotta avente ad oggetto un furto in abitazione posto i quattro persone giunte ad Acquasparta appositamente da Roma (vedasi pag. 4 della sent impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidenté7