Attenuanti Generiche: Quando la Capacità Criminale Esclude il Beneficio
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché permette al giudice di adeguare la pena alla specifica realtà del fatto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, non si tratta di un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la presenza di una spiccata capacità criminale e di precedenti specifici può legittimamente portare al diniego di tale beneficio, anche a fronte di altri elementi potenzialmente favorevoli.
I Fatti del Processo
Il caso analizzato trae origine da una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano riconosciuto la colpevolezza dell’imputato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato il suo comportamento successivo al reato ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: il Diniego delle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la correttezza della decisione impugnata. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e congrua per escludere il beneficio. La decisione si basava su due elementi chiave:
1. La propensione a delinquere: desunta da un precedente specifico dell’imputato.
2. Le modalità del fatto: che evidenziavano una spiccata capacità criminale.
Questi fattori, valutati secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale, sono stati considerati sufficienti a giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali in materia. In primo luogo, ha ricordato che il giudice, nel valutare la concessione delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi e rilevanti, la cui valutazione assorbe e supera tutti gli altri.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come, a seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale, la concessione di queste attenuanti non sia più un automatismo, nemmeno per l’imputato incensurato. Al contrario, essa assume una valenza premiale, che richiede una motivazione specifica sugli elementi che la giustificano. La motivazione della Corte d’Appello, incentrata sulla gravità della condotta e sulla personalità dell’imputato, è stata quindi giudicata insindacabile in sede di legittimità perché coerente, logica e priva di vizi.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la richiesta di attenuanti generiche non può basarsi unicamente su un singolo aspetto positivo, come la condotta post-reato. Il giudice deve compiere una valutazione complessiva della personalità del reo e della gravità del fatto. Precedenti penali specifici e modalità operative che rivelano una particolare attitudine al crimine sono elementi ostativi di grande peso, che possono legittimamente condurre al diniego del beneficio. Per la difesa, ciò significa che è necessario costruire un quadro completo e convincente della personalità dell’imputato e delle circostanze del caso, senza poter fare affidamento su automatismi o valutazioni parziali.
Un buon comportamento tenuto dopo il reato è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, non è sufficiente. La Corte ha chiarito che il giudice deve effettuare una valutazione complessiva, considerando anche elementi negativi come i precedenti penali e la capacità criminale, che possono prevalere sul comportamento post-reato.
Il giudice è tenuto a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, siano essi favorevoli o sfavorevoli. Gli altri elementi si considerano implicitamente superati da tale valutazione.
Le attenuanti generiche sono un diritto automatico per chi non ha precedenti?
No. A seguito delle modifiche normative, le attenuanti generiche non costituiscono più un riconoscimento automatico neppure per l’imputato incensurato, ma rappresentano un’attribuzione di natura premiale che necessita di una specifica e puntuale motivazione da parte del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33790 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33790 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Catania del 18/04/2018 che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art.73 comma 5 dPR 309/90, condannandolo alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio assumendo la inosservanza dei principi in materia di dosimetria della pena, in particolare per non avere valorizzato il comportamento successivo al reato al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il giudice distrettuale ha escluso che ricorressero i presupposti per il riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando i criteri offerti dall’art.133 cod.pen. commi 1 e 2 cod.pen. ed in particolare la propensione a delinquere del reo rappresentata dal precedente specifico e le modalità del fatto che evidenziavano una spiccata capacità criminale.
La motivazione risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale insegna che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell’art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all’imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del beneficio risulta congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al giudice di legittimità.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il/r idnte