Attenuanti Generiche e Spaccio di Droga: Quando l’Abitualità Esclude Sconti di Pena
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati nel processo penale, in cui il giudice valuta la possibilità di ridurre la pena sulla base di elementi non espressamente previsti dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 44497/2023) offre un chiaro esempio di come la caratura criminale e l’abitualità del comportamento dell’imputato possano precludere l’accesso a tali benefici, anche in contesti di reati legati agli stupefacenti.
I Fatti del Processo: Condanna per Spaccio di Diverse Sostanze
Il caso trae origine da una condanna emessa dal GUP presso il Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato riconosciuto colpevole del reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di diverso tipo, tra cui eroina, cocaina e MDA. La difesa dell’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando diversi aspetti della sentenza di secondo grado.
Il Ricorso in Cassazione: i Motivi dell’Imputato
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su tre principali motivi:
1. Mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): Si sosteneva che il reato commesso fosse di lieve entità.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: La difesa riteneva che vi fossero elementi per una riduzione della pena.
3. Errata dosimetria della pena: Si contestava la quantificazione della sanzione inflitta, ritenuta eccessiva.
La Decisione della Suprema Corte sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto le argomentazioni della difesa manifestamente infondate, confermando in toto la logicità e la coerenza della motivazione della Corte d’Appello. La decisione sottolinea come la valutazione del giudice di merito, se correttamente motivata, non sia sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le doglianze del ricorrente. In primo luogo, ha escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. a causa dell’abitualità del comportamento delinquenziale dell’imputato, un elemento ostativo per legge al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Successivamente, riguardo al punto cruciale delle attenuanti generiche, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente giustificato il loro diniego. Gli elementi considerati determinanti sono stati:
* L’omogeneità dei delitti commessi, indicativa di una persistenza nel crimine.
* La diversa tipologia delle sostanze trattate (tutte droghe pesanti), che dimostra una notevole capacità operativa nel mercato illegale.
* La caratura criminale complessiva del soggetto, ben inserito nel contesto dello spaccio.
Questi fattori, secondo i giudici, non solo impedivano la concessione delle attenuanti, ma giustificavano anche un trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale. Infine, anche i motivi sulla dosimetria della pena sono stati respinti, in quanto non si confrontavano adeguatamente con la solida motivazione della sentenza impugnata, che aveva tenuto conto della pluralità delle condotte illecite e della varietà delle sostanze.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una concessione che il giudice deve valutare discrezionalmente sulla base di elementi concreti. La presenza di un profilo criminale consolidato, caratterizzato da abitualità e dalla gravità dei reati, costituisce un ostacolo insormontabile per ottenere una mitigazione della pena. La decisione della Cassazione, dichiarando l’inammissibilità del ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, serve anche da monito contro i ricorsi palesemente dilatori, volti unicamente a ritardare l’esecuzione della pena.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate perché i giudici hanno considerato l’omogeneità dei delitti commessi, la diversa tipologia di droghe pesanti trattate e la caratura criminale complessiva dell’imputato, elementi che indicavano una significativa pericolosità e inserimento nel mercato illegale.
L’abitualità nel commettere reati impedisce l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, secondo la Corte, il comportamento delinquenziale abituale tenuto dall’imputato è un fattore ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Quali sono le conseguenze pratiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44497 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44497 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 24 novembre 2022 la Corte d’appello di Campobasso ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Campobasso del 18 gennaio 2022 che aveva riconosciuto NOME COGNOME colpevole del reato p. e p. dall’art. 73 comma V DPR 309/1990 per ipotesi di detenzione e di cessione di sostanze stupefacenti di diverso tipo (eroina, cocaina, MDA).
Considerato che il primo motivo, inerente al mancato riconoscimento del 131 bis, è manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto logica, avendo la Corte territoriale giustificato la manca applicazione in ragione dell’abitualità del comportamento delinquenziale tenuto dall’imputato, ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità;
Ritenuto che il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto della motivazione non emergente dal testo del provvedimento impugnato, considerato che la corte territoriale ha dato atto che l’omogeneità dei delitti commessi, della diversa tipologia delle sostanze trattate (tutte riconducibili droga pesante) e della caratura criminale del prevenuto, escludono il riconoscimento delle attenuanti generiche e giustificano il discostamento del trattamento sanzionatorio dal minimo edittale.
Atteso che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, relativi alla dosimetria del pena, non si confrontano con la sentenza impugnata la quale risulta sorretta da non illogica motivazione, tenuto conto che la corte territoriale aveva dato atto del fatt che l’imputato era ben inserito all’interno del mercato illegale, considerata la pluralit delle condotte illecite realizzate dal prevenuto e la varietà di sostanze detenute così da non consentire una mitigazione del trattamento sanzionatorio (fol. 12)
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05-10-23.