Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31626 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31626 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto si prospett enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza legittimità;
che, invero, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non pu fondarsi sulla scelta da parte dell’imputato di definire il processo nelle for rito abbreviato, che implica ex lege l’applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe distinte determinazioni favorevoli all’imputato (cfr. Sez. 3, n. 4646 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277271; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 260012);
che, inoltre, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra q indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della conc o dell’esclusione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 27954 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 e in motivazione);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente motivato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del diniego (si particolare, pag. 3 della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.