Le attenuanti generiche e i limiti del ricorso in Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche è uno degli aspetti più delicati del processo penale, poiché rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei criteri che guidano questa decisione e dei limiti entro cui un imputato può contestarla in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda la conferma di una condanna per un reato previsto dalla legge sulle armi, in cui la difesa aveva richiesto il riconoscimento di circostanze favorevoli, scontrandosi però con un muro di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un uomo veniva condannato in primo e secondo grado per un reato ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 110 del 1975. La sua difesa decideva di presentare ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di lieve entità, prevista dal comma 3 dello stesso articolo.
2. La mancata concessione delle attenuanti generiche, oltre a una valutazione della pena ritenuta eccessiva.
L’imputato sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato la ridotta gravità del fatto, chiedendo una riconsiderazione più favorevole della sua posizione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza, già accertata nei gradi precedenti, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza giuridica e logica della sentenza d’appello. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati dalla difesa fossero infondati e, in parte, non ammissibili per la natura stessa del giudizio di cassazione.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Le Motivazioni: i criteri per le attenuanti generiche
L’ordinanza è particolarmente interessante per le motivazioni con cui la Corte ha respinto i due motivi di ricorso, tracciando confini netti tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
Il Primo Motivo: la Genericità del Ricorso
La Corte ha definito il primo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’attenuante della lieve entità, come ‘generico ed aspecifico’. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione ‘congrua e non contraddittoria’ per escludere tale ipotesi. La decisione si basava su elementi concreti: le modalità specifiche del fatto, il contesto generale in cui si era verificata la condotta e, soprattutto, i due precedenti penali dell’imputato per reati della stessa indole. In sostanza, non è sufficiente lamentare una decisione sfavorevole; è necessario dimostrare un vizio logico o giuridico nella motivazione del giudice, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Il Secondo Motivo: il Potere Discrezionale del Giudice di Merito
Anche il secondo motivo, cuore della questione sulle attenuanti generiche, è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la concessione delle attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione può essere sindacata in sede di legittimità solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva giustificato il diniego sulla base di tre elementi:
1. Assenza di elementi positivi di valutazione: l’imputato non aveva fornito alcun elemento a suo favore.
2. Non incensuratezza: la presenza di precedenti penali specifici giocava a suo sfavore.
3. Assenza di resipiscenza: non era emerso alcun segno di pentimento.
Questa motivazione è stata ritenuta logica e sufficiente, impedendo alla Cassazione di intervenire. Il ricorso, secondo la Suprema Corte, si trasformava in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa nel giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma che per ottenere le attenuanti generiche non basta l’assenza di elementi negativi, ma è spesso necessario dimostrare attivamente elementi positivi, come il pentimento, la collaborazione o un comportamento processuale corretto. Inoltre, evidenzia l’importanza di formulare ricorsi in Cassazione specifici e focalizzati su vizi di legittimità, piuttosto che tentare di ridiscutere il merito della decisione. La presenza di precedenti penali, specialmente se per reati della stessa natura, rappresenta un ostacolo significativo non solo per la concessione di benefici, ma anche per la stessa ammissibilità di un ricorso che ne lamenti il diniego.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e aspecifici e tendevano a richiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti, cosa non permessa in sede di legittimità. Le motivazioni della corte d’appello sono state ritenute logiche e prive di contraddizioni.
Quali sono le ragioni per cui non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa dell’assenza di elementi positivi di valutazione, della presenza di due precedenti penali per reati della stessa indole (non incensuratezza) e della mancanza di qualsiasi segno di pentimento (resipiscenza) da parte dell’imputato.
Cosa comporta per l’imputato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della condanna decisa dalla Corte d’Appello. Inoltre, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4168 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4168 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Sassari, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975;
considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 4 comma 3 I. n. 110 del 1975, è inammissibile perché generico ed aspecifico, avendo la cCorte sassarese- con motivazione congrua e non contraddittoria – osservato come non potesse essere configurata l’ipotesi di lieve entità prevista dal terzo comma del citato art. 4, in considerazione delle modalità del fatto ed il generale contesto in cui la condotta si inseriva, nonché per essere l’imputato gravato da due precedenti per reati della stessa indole;
osservato che il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (assenza di elementi positivi di valutazione, non incensuratezza, assenza di resipiscenza), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419); del pari, quanto all’entità della pena inflitta, deve osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito – laddove questo risulti esercitato congruamente, come accaduto ne caso di specie (pagg. 4 e 5, sentenza impugnata) – è insindacabile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 gennaio 2026