Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Chiudono la Porta a uno Sconto di Pena
Le attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti di questo beneficio, specialmente in presenza di precedenti penali specifici e ravvicinati. Analizziamo come la valutazione del passato di un imputato possa legittimamente condurre al diniego di uno sconto di pena.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato dalla Corte di Appello di Bari per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un unico vizio: la mancata concessione delle attenuanti generiche e la loro prevalenza su altre circostanze. La difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel non applicare questo sconto di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato un principio cardine del sistema processuale: le decisioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede di legittimità, a condizione che siano supportate da una motivazione logica e priva di vizi giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della Corte di Appello è stata ritenuta pienamente adeguata e corretta.
L’Irrilevanza della Scelta del Rito Processuale
Un punto interessante chiarito dalla Corte è l’irrilevanza della scelta processuale ai fini della concessione delle attenuanti. Il ricorrente aveva optato per il rito abbreviato, una scelta che di per sé garantisce uno sconto di pena. Tuttavia, i giudici hanno specificato che questa decisione non può essere interpretata come un elemento favorevole nella valutazione complessiva della personalità dell’imputato per l’applicazione delle attenuanti generiche. Si tratta di due binari distinti: uno è un beneficio automatico legato al rito, l’altro una valutazione discrezionale del giudice basata su elementi concreti.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte di Cassazione si è concentrata sulla correttezza del ragionamento seguito dai giudici di merito. La Corte di Appello aveva negato le attenuanti generiche sulla base di due elementi chiari e oggettivi:
1. Precedenti penali specifici: L’imputato aveva già riportato condanne per reati della stessa indole, dimostrando una certa inclinazione a delinquere in quel settore.
2. Ravvicinamento temporale: I reati precedenti erano stati commessi in un arco temporale molto breve (aprile e maggio 2020), indicando una persistenza nel comportamento illecito.
A fronte di questi elementi negativi, non erano emersi fattori favorevoli che potessero giustificare un giudizio più mite. La Corte Suprema ha quindi confermato che una motivazione fondata su tali presupposti è immune da censure, in quanto rispecchia un corretto esercizio del potere discrezionale del giudice.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza il principio secondo cui le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma il risultato di una valutazione ponderata del giudice. La presenza di precedenti penali specifici e recenti costituisce un ostacolo significativo alla loro concessione, in quanto indice di una personalità non meritevole del beneficio. La decisione sancisce inoltre che l’inammissibilità del ricorso, quando determinata da colpa del ricorrente, comporta la condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito inutilmente la Corte Suprema.
Avere precedenti penali impedisce sempre la concessione delle attenuanti generiche?
Non automaticamente, ma secondo la Corte, precedenti penali specifici e recenti, uniti alla mancanza di elementi favorevoli, costituiscono una motivazione valida e sufficiente per negare il beneficio.
La scelta di un rito processuale come quello abbreviato può favorire l’ottenimento delle attenuanti generiche?
No, la Corte ha chiarito che la scelta processuale del rito abbreviato è del tutto irrilevante ai fini della valutazione discrezionale sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, qualora si ritenga che il ricorso sia stato proposto con colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15965 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la Corte di appello di Bari lo ha condannato in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d. P. R. 309/1990.
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vi motivazione in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generich all’art. 62 bis cod. pen. con giudizio di prevalenza.
Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esent logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel negare la conce circostanze attenuanti generiche, ai precedenti penali per reati della stessa sp gravato il ricorrente, commessi, peraltro, in un breve lasso temporale (il 28/0 29/05/2020), e alta insussistenza di elementi favorevoli al giudizio, essendo del tutt la scelta processuale del rito abbreviato.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituz rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte ab il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibi declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pr l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favor Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente