Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: La Decisione della Cassazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato e alle peculiarità del fatto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la presenza di precedenti penali specifici possa legittimamente escludere l’applicazione di questo beneficio, rendendo il ricorso dell’imputato inammissibile.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro il Mancato Riconoscimento delle Attenuanti
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un uomo, condannato dalla Corte d’Appello di Roma per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90). L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la presunta ‘manifesta illogicità’ della motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi a suo favore, limitandosi a negare il beneficio.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile e le Attenuanti Generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, ben motivata e pienamente in linea con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un punto centrale: la valutazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da un apparato argomentativo logico e coerente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva chiaramente evidenziato un elemento ostativo decisivo: la presenza di ‘diversi precedenti specifici’ a carico dell’imputato. Questo dato, oggettivo e non contestato, è stato considerato sufficiente a formulare un giudizio negativo sulla personalità del reo e, di conseguenza, a giustificare il mancato riconoscimento del beneficio.
La Suprema Corte ha richiamato precedenti pronunce (come le sentenze n. 3896/2016 e n. 43952/2017) che confermano come i precedenti penali costituiscano un elemento di valutazione primario per il giudice. Pertanto, la lamentela della difesa è stata giudicata manifestamente infondata, non riuscendo a scalfire la coerenza logica della sentenza impugnata. Il ricorso, privo di argomenti validi a sostegno, è stato quindi dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una concessione discrezionale del giudice basata su una valutazione complessiva della sua personalità. La presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici e reiterati, rappresenta un indice negativo di particolare rilievo che può, da solo, giustificare il diniego del beneficio. Per contestare efficacemente una tale decisione in Cassazione, non è sufficiente lamentare una generica ‘illogicità’, ma è necessario dimostrare un vizio logico palese e incontrovertibile nel ragionamento del giudice, cosa che in questo caso non è avvenuta. La pronuncia di inammissibilità ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Avere precedenti penali impedisce sempre di ottenere le attenuanti generiche?
No, non lo impedisce automaticamente, ma rappresenta un elemento di valutazione molto negativo che il giudice considera. La decisione resta discrezionale, ma in presenza di precedenti specifici, come in questo caso, il diniego delle attenuanti è ampiamente giustificato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo presentato era manifestamente infondato. La difesa lamentava l’illogicità della motivazione della Corte d’Appello, ma la Cassazione ha ritenuto che la decisione fosse logica, coerente e basata su un elemento concreto e decisivo: i precedenti penali dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la fine del processo e la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35105 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90
Rilevato che la difesa lamenta manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto: la Corte territoriale, con motivazione rispettosa dei criteri stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269) ha evidenziato come l’imputato non possa beneficiare delle attenuanti generiche, avendo già a suo carico diversi precedenti specifici.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
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Il Consigliere estensore
Il PreOdente