Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Chiudono la Porta al Beneficio
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nella determinazione della pena, permettendo al giudice di adattare la sanzione alla specifica realtà del caso e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, questo beneficio non è un diritto incondizionato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la presenza di precedenti penali specifici può legittimamente giustificare il diniego di tale beneficio. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un individuo, condannato in primo e secondo grado per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la sentenza di condanna, negando all’imputato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio su questo punto, sostenendo un’errata valutazione nella dosimetria della pena.
La Questione delle Attenuanti Generiche e i Precedenti
Il nucleo del ricorso si concentrava sulla presunta violazione dei principi che regolano la commisurazione della pena, con specifico riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente ponderato tutti gli elementi a favore dell’imputato.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile, offrendo una motivazione chiara e in linea con il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale.
La Decisione della Cassazione: Precedenti come Indice di Pericolosità
La Suprema Corte ha stabilito che la decisione della Corte d’Appello era pienamente legittima e correttamente motivata. Il diniego delle attenuanti generiche era stato fondato su criteri oggettivi, in particolare quelli previsti dall’articolo 133 del codice penale.
Le Motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente valorizzato la “propensione a delinquere” dell’imputato, desunta dalla presenza di almeno tre precedenti penali specifici. Questo elemento è stato ritenuto decisivo e sufficiente a giustificare la decisione. La Cassazione ha ricordato che il giudice non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma può basare la sua motivazione su quelli ritenuti più rilevanti. In questo caso, i precedenti specifici hanno avuto un peso preponderante, facendo passare in secondo piano ogni altro potenziale elemento a favore del reo.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come, a seguito delle riforme dell’art. 62-bis del codice penale, le attenuanti generiche non costituiscano più un riconoscimento quasi automatico, ma abbiano assunto una “valenza premiale”. Ciò significa che la loro concessione deve essere meritata e sorretta da una specifica motivazione che evidenzi elementi positivi e meritevoli. La semplice assenza di elementi negativi o la condizione di incensurato non sono più, di per sé, sufficienti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio di rigore nella valutazione delle attenuanti generiche. Per gli imputati con precedenti penali, soprattutto se specifici e reiterati, l’accesso a questo beneficio diventa molto più difficile. La decisione evidenzia che i precedenti non sono solo un dato statistico, ma vengono interpretati dai giudici come un indice concreto della personalità dell’imputato e della sua inclinazione a violare la legge. Di conseguenza, la motivazione del giudice che nega le attenuanti sulla base di questo unico, ma significativo, elemento è considerata congrua, logica e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.
È possibile ottenere le attenuanti generiche anche in presenza di precedenti penali?
No, la sentenza chiarisce che la presenza di precedenti penali, specialmente se specifici e reiterati, può giustificare pienamente il diniego delle attenuanti generiche, in quanto considerati indicatori di una “propensione a delinquere” dell’imputato.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte non è necessario. È sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi (come i precedenti penali), e tale valutazione fa considerare implicitamente superati tutti gli altri elementi che potrebbero essere a favore.
La concessione delle attenuanti generiche è un diritto automatico?
No. La sentenza ribadisce che, in seguito alle modifiche normative, il beneficio non è un riconoscimento automatico ma ha una “valenza premiale”. Ciò significa che deve essere meritato e supportato da una specifica motivazione del giudice basata su elementi positivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33767 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art.73 comma 5 dPR 309/90, e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio assumendo la inosservanza dei principi in materia di dosimetria della pena con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Il giudice distrettuale ha escluso che ricorressero i presupposti per il riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche valorizzando in particolare i criteri offerti dall’art.133 cod.pen. commi 1 e 2 cod.pen. ed in particolare la propensione a delinquere del reo rappresentata da almeno tre precedenti specifici.
La motivazione risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale insegna che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell’art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all’imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del beneficio risulta congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al giudice di legittimità.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il P es . ente