Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18228 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18228 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME nato a VITTORIA il 11/06/1987
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di NOME COGNOME
deduce l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen.;
Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di
appello ha rilevato, con motivazione congrua e logica (che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità), che le modalità dell’allontanamento dal luogo di
detenzione domiciliare e i motivi arbitrari della condotta escludevano la particolare tenuità del fatto, in quanto l’imputato, invece di recarsi a sostenere
gli esami ematici autorizzati, si è recato dalla moglie, intimandole, con un coltello, di rientrare a casa con lui;
Considerato che il difensore, con il secondo motivo, ha censurato la
mancata declaratoria dell’improcedibilità del reato di minacce per difetto della condizione di procedibilità della querela e il vizio della motivazione con
riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
Ritenuto che la censura relativa al difetto di procedibilità è manifestamente infondata, in quanto il reato di minacce è procedibile di ufficio, in quanto aggravato, ai sensi dell’art. 339 cod. pen. dall’uso di strumenti atti ad offendere;
Considerato che il secondo motivo proposto, relativo all’inosservanza dell’art. 62-bis cod. pen. è inammissibile, in quanto il difensore si è limitato a citare pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di attenuanti generiche, senza riferire la rilevanza delle stesse alle risultanze del caso di specie e la Corte di appello ha congruamente motivato il divieto delle attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti, anche specifici, dell’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.