Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Ne Escludono la Concessione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la presenza di numerosi precedenti penali specifici possa giustificare pienamente il diniego di tale beneficio, anche a fronte di un’ammissione di responsabilità da parte dell’imputato.
I Fatti del Caso: Contrabbando e Ricorso in Cassazione
Il caso analizzato riguarda un soggetto condannato per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, previsto dall’art. 291 bis del D.P.R. 43/1973. Nello specifico, l’imputato era stato ritenuto responsabile della detenzione e del trasporto di un ingente quantitativo di sigarette, pari a 4.900 chilogrammi.
Avverso la sentenza di condanna, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche da Parte della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno ribadito un principio consolidato: le decisioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione o meno delle attenuanti, non sono sindacabili in sede di legittimità se supportate da una motivazione congrua e priva di vizi logici.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente motivato la sua decisione di non concedere il beneficio.
Le Motivazioni: Il Peso dei Precedenti Specifici e la Gravità del Fatto
La decisione della Corte si fonda su due pilastri argomentativi principali.
In primo luogo, è stata data rilevanza alla personalità dell’imputato, desunta dai suoi trascorsi giudiziari. L’uomo vantava ben sei precedenti penali specifici, di cui due per condotte analoghe a quella oggetto del processo. Questi precedenti erano così significativi che avrebbero persino consentito l’applicazione dell’aggravante della recidiva reiterata specifica, la quale era stata benevolmente esclusa dal giudice di primo grado. La presenza di un tale curriculum criminale è stata considerata un indicatore di una spiccata tendenza a delinquere, incompatibile con il riconoscimento delle attenuanti generiche.
In secondo luogo, la Corte ha considerato le circostanze oggettive del fatto. La detenzione e il trasporto di un quantitativo così cospicuo di sigarette (quasi 5 tonnellate) è stato ritenuto un elemento di particolare gravità, che ulteriormente giustificava il diniego del beneficio.
È interessante notare che, pur negando le attenuanti, la Corte d’Appello aveva comunque tenuto conto dell’ammissione di responsabilità dell’imputato, rideterminando la pena finale in due anni di reclusione. Questo dimostra che gli elementi a favore del reo sono stati considerati, ma non al punto da superare la valutazione negativa derivante dai precedenti e dalla gravità del reato.
Le Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma che le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una concessione che deve essere meritata. La loro funzione è quella di mitigare la pena in presenza di aspetti positivi che rendono il fatto meno grave o il reo meno pericoloso. Quando, al contrario, emergono elementi di segno opposto, come una lunga carriera criminale e la particolare gravità della condotta, il giudice può legittimamente negarle.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza del fatto che i ricorsi palesemente infondati comportano conseguenze economiche negative per chi li propone.
Avere precedenti penali specifici impedisce sempre di ottenere le attenuanti generiche?
No, non automaticamente, ma la sentenza chiarisce che la presenza di numerosi precedenti specifici, come i sei del caso in esame, costituisce una valida e solida motivazione per il giudice per negare la concessione delle attenuanti, indicando una particolare inclinazione a delinquere.
L’ammissione di responsabilità garantisce la concessione delle attenuanti generiche?
No. Sebbene l’ammissione sia un elemento positivo che il giudice valuta, non è sufficiente a garantire le attenuanti. Nel caso specifico, ha portato a una riduzione della pena, ma non è stata ritenuta prevalente rispetto alla gravità dei precedenti e del reato commesso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile e non si riscontra un’assenza di colpa nel proponente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4379 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4379 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 22/04/1964
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’ad 291 bis D.P.R.43/1973, in relazione alla detenzione e al trasporto sul territorio italiano quantitativo di tabacchi lavorati esteri, pari a 4900 chilogrammi di sigarette di diversa tipol Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato. Si ricorda che le determinazioni del giudice in ordine trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede di legittimità ove siano sorrette motivazioni congrua ed esente da vizi logici. La Corte territoriale ha ritenuto di non concedere circostanze attenuanti generiche in ragione della presenza di ben sei precedenti specifici co condanne irrevocabili, di cui due per condotte analoghe2WeGeGlenti-che-avrebbera-consentito di.
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nonché in ragione delle circostanze del fatto, trattandosi di detenzione e di trasporto di quantitativo cospicuo di sigarette, ritenendo tuttavia di rideterminare il trattam sanzionatorio alla pena di anni due di reclusione, avendo il ricorrente ammesso le proprie responsabilità.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa del ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 06/12/2024
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