Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: la Cassazione fa il punto
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: i precedenti penali specifici e la mancanza di elementi positivi sono ostacoli insormontabili alla concessione di tale beneficio. Il caso analizzato riguarda un ricorso avverso una condanna per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
I fatti del caso e il ricorso in Cassazione
Un soggetto, già condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 187, comma 8, del Codice della Strada, proponeva ricorso per cassazione. La difesa lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione su due punti cruciali:
1. L’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. Il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avevano adeguatamente valutato la possibilità di applicare questi istituti favorevoli.
Il ruolo dei precedenti penali nel diniego delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e in linea con il suo orientamento consolidato. I giudici hanno sottolineato come la concessione delle attenuanti generiche non possa basarsi sulla mera assenza di elementi negativi, come l’incensuratezza, ma richieda la presenza di elementi di segno positivo da valorizzare. Nel caso di specie, questi elementi non solo erano assenti, ma erano presenti fattori decisamente negativi.
Il ricorrente, infatti, risultava gravato da plurimi precedenti penali per reati della stessa indole e in materia di stupefacenti. Inoltre, al momento del fatto, era stato trovato non solo alla guida in stato di alterazione, ma anche in possesso di eroina. Questi elementi, secondo la Corte, giustificano ampiamente e logicamente la decisione dei giudici di merito di negare le attenuanti.
La condotta abituale come ostacolo alla non punibilità
Anche per quanto riguarda l’esclusione dell’art. 131-bis c.p., la motivazione della Corte è stata netta. Tale norma richiede, tra le altre cose, che la condotta non sia abituale. La Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite ‘Tushaj’ (n. 13861/2016), la quale ha chiarito che il comportamento è da considerarsi abituale quando l’autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede. I numerosi precedenti penali del ricorrente integravano pienamente quella ‘serialità di comportamenti’ che la legge considera ostativa all’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché basato su motivi infondati. La decisione della Corte d’Appello è stata giudicata corretta e ben motivata. In primo luogo, la ‘serialità’ dei comportamenti del ricorrente, attestata dai suoi precedenti penali, configura una ‘condotta abituale’ che esclude a priori l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). In secondo luogo, il diniego delle attenuanti generiche è stato legittimamente fondato sull’assenza di elementi positivi e sulla presenza di elementi negativi significativi: i precedenti specifici e le circostanze concrete del reato (guida in stato di alterazione e possesso di droga). La giurisprudenza, soprattutto dopo la riforma del 2008, è costante nel ritenere che per la concessione di tale beneficio non basta più la sola incensuratezza, ma sono necessari elementi positivi che nel caso in esame mancavano del tutto.
Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce con forza che il passato criminale di un imputato ha un peso determinante nella valutazione giudiziale. I precedenti penali, specialmente se specifici e ripetuti, non solo possono precludere l’accesso a benefici come la non punibilità per tenuità del fatto, ma costituiscono anche un valido motivo per negare le attenuanti generiche. La decisione sottolinea che la valutazione del giudice deve basarsi su elementi concreti e positivi, e non su una mera assenza di negatività. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un’ulteriore conferma della necessità di dimostrare attivamente la presenza di circostanze meritevoli di una mitigazione della pena, non potendo fare affidamento su un’applicazione automatica delle attenuanti.
Quando un comportamento viene considerato ‘abituale’ ai fini dell’esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite citata nella decisione, il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si sta procedendo, dimostrando una serialità di condotte penalmente rilevanti.
È sufficiente l’assenza di elementi positivi per negare le attenuanti generiche?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con la semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo da valorizzare, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis del 2008.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare il diniego delle attenuanti generiche in questo caso?
La Corte ha confermato il diniego sulla base di specifici elementi negativi: i plurimi precedenti penali specifici dell’imputato (per reati della stessa indole e in materia di stupefacenti) e le circostanze del fatto, ovvero essere stato colto alla guida in stato di alterazione e in possesso di eroina.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36835 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di Appello di Lecce indicata in elligrafe con la quale è stata confermata l etql101£t pronunciata dal Tribunale di ir-rgr: in ordine al reato di cui all’art. all’art. 187, c CdS. Lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen nonché in ord RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile.
L’impugnata pronuncia dà atto che il ricorrente risulta gravato da plurimi penali per reati della medesima indole nonché in materia di stupefacenti. L’ar richiede, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale. La question definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con l 25 febbraio 2016, n.13861, Tushaj, con la quale si è chiarito che il compor abituale quando l’autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello procede. E’ dunque certamente da escludere l’applicazione dell’art.131 bis ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di comportamenti di rilevanz considerati dalla norma condizione ostativa per l’applicazione dell’istituto del tenuità.
Quanto al secondo motivo, va ricordato che costituisce approdo consolida giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscim circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giu l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della con diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza de (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, n. 39566 del 16/0 Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03). Tanto premesso sui p giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, in conformità consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la elementi positivi valorizzabili a tal fine, a fronte dei precedenti penali s risulta gravato l’imputato e considerando, con motivazione diffusa e non ill l’imputato era sato colto alla guida in stato di alterazione e in possesso di della sentenza impugnata).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibili Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento d del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
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Il Consigli re estensore
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