Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Specifici Escludono il Beneficio
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali sui limiti di questa discrezionalità, specialmente in presenza di precedenti penali. La Corte ha stabilito che precedenti specifici e una condotta criminale reiterata possono delineare un profilo di personalità incompatibile con la concessione del beneficio, rendendo di fatto irrilevante la semplice assenza di altri carichi pendenti.
I fatti del caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello per reati fiscali previsti dal D.Lgs. 74/2000, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo del ricorso era incentrato sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte di merito non aveva adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato, negando la riduzione di pena senza una motivazione congrua.
La questione giuridica: il diniego delle attenuanti generiche
Il nucleo della questione riguarda i criteri che il giudice deve seguire per concedere o negare le attenuanti generiche, disciplinate dall’art. 62-bis del codice penale. In particolare, il caso esamina il peso da attribuire ai precedenti penali dell’imputato e alla sua condotta complessiva, alla luce della riforma legislativa del 2008 che ha reso più stringenti i requisiti per l’applicazione di questo beneficio.
Le motivazioni della Cassazione sul diniego delle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Le motivazioni della Corte si basano su principi ormai consolidati nella giurisprudenza.
La riforma del 2008 e l’irrilevanza della mera incensuratezza
Innanzitutto, i giudici hanno ricordato che, a seguito della riforma introdotta dal D.L. n. 92/2008, la concessione delle attenuanti generiche non può più fondarsi unicamente sullo stato di incensuratezza dell’imputato. È necessario, al contrario, che emergano elementi di segno positivo o circostanze particolari che giustifichino una mitigazione della pena. Di conseguenza, il giudice può legittimamente negare il beneficio motivando la sua decisione sull’assenza di tali elementi positivi.
La valutazione della personalità dell’imputato
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente basato la sua decisione su due fattori decisivi:
1. I precedenti penali specifici: L’imputato non era un soggetto incensurato, ma aveva già riportato condanne per reati della stessa natura. Questo elemento è stato ritenuto cruciale perché connota negativamente la personalità del reo, evidenziando una specifica inclinazione a delinquere nel settore fiscale.
2. La condotta protratta e reiterata: Il comportamento illecito non era stato un episodio isolato, ma si era protratto e ripetuto per diverse annualità, dimostrando una persistenza nel disegno criminoso.
Questi elementi, complessivamente considerati, hanno conferito alla personalità del ricorrente un “specifico rilievo criminologico”, considerato dalla Corte come un ostacolo insormontabile (preclusivo) alla concessione delle attenuanti generiche.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: la valutazione per le attenuanti generiche è un giudizio complessivo sulla personalità del reo e sulla gravità del fatto. La presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici, non è un semplice dato statistico, ma un indicatore di una personalità incline a violare la legge in un determinato settore. Per la difesa, ciò significa che per ottenere il beneficio non basta dimostrare l’assenza di altre pendenze, ma è necessario fornire al giudice elementi concreti e positivi di valutazione, come un reale percorso di ravvedimento o circostanze fattuali che attenuino la gravità della condotta. Per i giudici, la decisione conferma la legittimità di un approccio rigoroso, che nega il beneficio quando il profilo criminale dell’imputato appare consolidato e non meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite.
Dopo la riforma del 2008, la sola assenza di precedenti penali è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che la sola incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore e sfavore dell’imputato?
No, non è necessario. È sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, motivando la propria scelta, senza dover analizzare ogni singolo aspetto dedotto dalle parti.
La presenza di precedenti penali specifici può impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte ha stabilito che precedenti penali per reati della stessa natura (specifici) connotano negativamente la personalità del ricorrente e possono essere considerati un elemento preclusivo alla concessione del beneficio, in quanto indicano uno specifico rilievo criminologico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7131 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7131 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME nato a TARANTO il 19/08/1989
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la Corte d appello di Lecce lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 5, 8 d.lgs.74/2000. Il ri deduce, con unico motivo di ricorso, tontharrii=etcisma,. vizio della motivazione e violazion legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavor dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli rite o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegitti della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).
Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali di cui è grav ricorrente, evidenziando peraltro che la condotta illecita si è protratta e reiterata per annualità.
Risulta, d’altronde, che i precedenti penali dell’imputato si riferiscono a reati specif che connota negativamente la personalità del ricorrente conferendole uno specifico riliev criminologico nel settore in disamina, preclusivo alla concessione delle circostanze attenuan generiche.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente