Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Chiudono la Porta a uno Sconto di Pena
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli ambiti di maggiore discrezionalità per il giudice penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la presenza di precedenti penali, soprattutto se indicativi di una propensione al crimine, può essere un motivo sufficiente per negare questo beneficio, anche senza un’analisi dettagliata di ogni altro elemento favorevole all’imputato. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per un reato legato agli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La pena inflitta era di nove mesi di reclusione e 2000 euro di multa. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due principali motivi:
1. Eccessività della pena: Si contestava il trattamento sanzionatorio ritenuto troppo severo.
2. Diniego delle attenuanti generiche: Si lamentava la mancata concessione dello sconto di pena previsto dall’art. 62-bis del codice penale.
La Corte di Appello aveva già respinto queste argomentazioni, ma il ricorrente ha insistito per una revisione da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, considerandolo una mera riproposizione di argomenti già adeguatamente valutati e respinti nei gradi di giudizio precedenti. La decisione della Corte d’Appello è stata ritenuta corretta sia nella forma che nella sostanza, e quindi non soggetta a censure in sede di legittimità.
Le Motivazioni
L’ordinanza offre spunti di riflessione cruciali su come i giudici debbano motivare le proprie decisioni in materia di pena e attenuanti generiche.
La Congruità della Pena
Sul primo punto, la Corte ha sottolineato che la pena base (un anno, un mese e quindici giorni, poi ridotta per il rito scelto) era inferiore alla media edittale. La Cassazione ha colto l’occasione per chiarire che la media edittale non si ottiene dimezzando il massimo, ma calcolando il punto intermedio tra il minimo e il massimo della pena prevista. Una sanzione al di sotto di tale soglia non necessita di una motivazione particolarmente dettagliata, essendo sufficiente il richiamo a elementi come la quantità e qualità della sostanza stupefacente e la capacità a delinquere dell’imputato, desunta anche dai suoi precedenti.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e il Peso dei Precedenti
È sul secondo punto che la decisione si fa più incisiva. La Corte ha ribadito che, specialmente dopo la riforma del 2008, per negare le attenuanti generiche non è più necessario trovare elementi negativi specifici; è sufficiente l’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione.
Nel caso specifico, il giudice di merito aveva correttamente valorizzato i numerosi precedenti penali dell’imputato. Anche se non specificati nel dettaglio, il riferimento a reati in materia di armi, contro il patrimonio e di evasione è stato ritenuto decisivo. Secondo la Corte, questa storia criminale, unita al reato attuale, dimostrava una chiara tendenza a ricavare le proprie risorse economiche da attività illecite. Questo singolo fattore negativo è stato giudicato sufficiente a giustificare il diniego del beneficio, rendendo superflua l’analisi di eventuali altri elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
Le Conclusioni
L’ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso: un casellario giudiziale non pulito rappresenta un ostacolo significativo all’ottenimento delle attenuanti generiche. La valutazione del giudice non deve essere una mera operazione aritmetica tra elementi favorevoli e sfavorevoli. Piuttosto, il giudice può basare la sua decisione su quegli elementi che ritiene decisivi. Un passato criminale che disegna un profilo di delinquenza abituale o professionale è, secondo la Cassazione, un elemento talmente rilevante da poter assorbire e neutralizzare qualsiasi altro fattore positivo, legittimando pienamente il diniego dello sconto di pena.
Avere dei precedenti penali impedisce sempre di ottenere le attenuanti generiche?
Non automaticamente, ma la loro presenza è un fattore fortemente negativo. Secondo questa ordinanza, un giudice può legittimamente negare le attenuanti basandosi sui precedenti, soprattutto se indicano una tendenza a commettere reati, senza dover considerare tutti gli altri elementi favorevoli.
Come viene calcolata la ‘media edittale’ di una pena?
La Corte chiarisce che non si ottiene dimezzando il massimo della pena. Si deve invece prendere l’intervallo tra la pena minima e quella massima, dividerlo per due, e aggiungere il risultato così ottenuto al minimo. Una pena inferiore a questo valore non richiede una motivazione particolarmente dettagliata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era meramente ripetitivo di doglianze già esaminate e respinte con motivazione adeguata dal giudice precedente, senza presentare vizi di legge o di motivazione che potessero essere esaminati dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7290 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7290 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FUCECCHIO il 18/09/1975
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, co Corte di appello, in conferma della sentenza del giudice di primo grado, lo ha conda pena di mesi nove di reclusione e di euro 2000 di multa in ordine al reato di cu comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e con i ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile e meramente ripetitivo di doglianze esaminate dal giudice a accolte con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede.
In ordine alla prima doglianza, il giudice ha specificato che la pena della reclusion un mese e quindici giorni, oltre alla multa di euro 3000,00, determinata in misura no alla media edittale, su cui poi è stata operata la riduzione per la scelta del rit adeguata in relazione alla qualità e quantità di sostanza stupefacente detenuta relazione alla capacità a delinquere dell’imputato, gravato da numerosi precedenti pe se non specifici. Al riguardo, va ribadito che non è necessaria una specifica e motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della me che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiun risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Ud. (dep. 09/07/2019 ) Rv. 276288)
In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle c attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza d o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più suff stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quell o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interess n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto rife precedenti penali da cui è gravato il ricorrente e ha richiamato il certificato penal se non specifici, evidenziando in particolare i reati in materia di armi, contro il reato evasione, che unitamente al reato oggetto del presente giudizio, denotano la trarre le necessarie risorse economiche dall’attività illecita. €
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ri pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente