Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: L’Analisi della Cassazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice per personalizzare la pena e adeguarla alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri rigorosi che guidano questa valutazione, specialmente in presenza di un passato criminale dell’imputato. Vediamo nel dettaglio come la giurisprudenza interpreta la norma e quali sono le implicazioni pratiche per la difesa.
Il Caso in Esame
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato per detenzione di sostanza stupefacente (cocaina), trovata all’interno della sua autovettura. La Corte d’Appello aveva già parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in un anno e otto mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, qualificando il fatto come di lieve entità (ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) ma riconoscendo la recidiva.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbe potuto portare a un’ulteriore riduzione della pena. La difesa sosteneva che il giudice di merito non avesse motivato a sufficienza il diniego di tali circostanze.
La Decisione della Corte: il Diniego delle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Il fulcro della decisione risiede nella correttezza del ragionamento seguito dal giudice di secondo grado. Secondo gli Ermellini, la motivazione fornita per negare le attenuanti generiche era non solo adeguata, ma anche pienamente logica e conforme ai principi di legge.
Il Peso dei Precedenti Penali
L’elemento decisivo nella valutazione è stato il curriculum criminale dell’imputato. La Corte ha evidenziato la presenza di precedenti penali a suo carico, uno dei quali specifico per reati della stessa natura. Questo dato è stato considerato un indicatore negativo della personalità del reo, tale da escludere quella ‘particolare meritevolezza’ che giustificherebbe una riduzione di pena.
La Riforma dell’Art. 62-bis del Codice Penale
La Corte ha colto l’occasione per ricordare l’impatto della riforma dell’art. 62-bis c.p., avvenuta nel 2008. Da allora, per la concessione delle attenuanti generiche, non è più sufficiente l’assenza di precedenti penali (lo stato di incensuratezza). È invece richiesta la presenza di elementi e circostanze di segno positivo. In assenza di tali elementi, il giudice può legittimamente negare le attenuanti, motivando la sua decisione sulla base della personalità dell’imputato e delle modalità del fatto, come avvenuto nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice distrettuale avesse assolto correttamente al suo onere motivazionale. La decisione di non concedere le attenuanti generiche era fondata su una valutazione complessiva che teneva conto:
1. I precedenti penali: considerati un fattore preponderante e indicativo di una certa inclinazione a delinquere.
2. L’assenza di elementi positivi: non erano emersi profili di particolare meritevolezza che potessero bilanciare gli aspetti negativi.
3. La congruità della pena: la sanzione inflitta era già stata mantenuta al di sotto della media edittale prevista per il reato, dimostrando una valutazione già orientata alla mitezza.
In sostanza, la Cassazione ha ribadito che il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare la concessione delle attenuanti, e tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, è supportata da una motivazione logica e non contraddittoria.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre una chiara lezione: la richiesta di attenuanti generiche non può essere una mera formalità processuale, soprattutto per chi ha già avuto problemi con la giustizia. La difesa ha l’onere di portare all’attenzione del giudice elementi concreti e positivi che dimostrino un percorso di ravvedimento, una particolare condizione personale o altre circostanze meritevoli di considerazione. La sola assenza di fattori particolarmente aggravanti non è più, da tempo, un argomento sufficiente. Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso, che affida al giudice di merito il compito di ‘pesare’ la personalità dell’imputato nella sua interezza, senza automatismi e valorizzando ogni elemento a disposizione.
È possibile ottenere le attenuanti generiche se si hanno precedenti penali?
La sentenza chiarisce che è molto difficile. La presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici per il tipo di reato commesso, è un elemento che il giudice valuta negativamente e può legittimamente portare al diniego delle attenuanti, a meno che non emergano altri elementi positivi di particolare meritevolezza.
Cosa serve per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche dopo la riforma del 2008?
Dopo la riforma dell’art. 62-bis del codice penale, non è più sufficiente la sola incensuratezza (assenza di precedenti). Per la concessione delle attenuanti, è necessaria la presenza di elementi o circostanze di segno positivo che giustifichino una diminuzione della pena, come una particolare meritevolezza o una valutazione favorevole della personalità dell’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della Corte d’Appello, nel negare le attenuanti generiche, è stata ritenuta adeguata, logica e in linea con la giurisprudenza consolidata. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valutato tutti gli elementi a disposizione (precedenti penali, quantità dello stupefacente) senza commettere errori di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44485 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44485 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
3
1.Con sentenza resa in data il Novembre 2022 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grafo, ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME NOME anni uno mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina all’interno della propria autovettura, qualificati i fatti ai sensi dell’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 e ritenuta la recidiva.
Considerato che l’unico motivo, relativo al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, afferisce all’onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del dato ponderale dello stupefacente e dei precedenti penali a carico del prevenuto di cui uno specifico, mantenendolo comunque sotto la soglia della media edittale.
Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va riconosciuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell’imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 COGNOME, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d’altro canto ha valorizzato la personalità dell’imputato gravato da precedenti, anche specifici.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05-10-23.