Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Giustificano il Diniego
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice per personalizzare la pena, adattandola alla specificità del caso concreto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la presenza di precedenti penali possa legittimamente fondare la decisione di negare questo beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina) alla pena di un anno di reclusione e 1.200 euro di multa. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, di conseguenza, un’eccessiva entità della pena.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente il diniego del beneficio, limitandosi a valorizzare elementi negativi senza considerare possibili aspetti positivi. Il ricorrente auspicava una riduzione della pena, ritenuta sproporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata, logica e in linea con i principi giurisprudenziali consolidati. Di conseguenza, non solo hanno confermato la decisione impugnata, ma hanno anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, evidenziando il carattere palesemente dilatorio del ricorso.
Le Motivazioni: Perché sono state negate le attenuanti generiche?
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della personalità dell’imputato, un aspetto cruciale per la concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha spiegato che il giudice di merito ha correttamente basato la sua decisione su due elementi chiave:
1. Il dato ponderale dello stupefacente: La quantità di droga detenuta è stata considerata un fattore negativo rilevante.
2. I precedenti penali: L’imputato aveva a suo carico precedenti condanne, di cui una specifica per reati analoghi. Questo elemento è stato decisivo.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale, rafforzato dalla riforma dell’art. 62-bis del codice penale avvenuta nel 2008. Dopo tale modifica legislativa, per la concessione delle attenuanti generiche non è più sufficiente l’assenza di elementi negativi (come lo stato di incensuratezza), ma è necessaria la presenza di “elementi o circostanze di segno positivo”. In altre parole, il giudice deve individuare aspetti di particolare meritevolezza nella condotta dell’imputato o nelle circostanze del fatto che giustifichino una riduzione della pena.
Nel caso specifico, i giudici di merito hanno correttamente escluso l’esistenza di tali profili di meritevolezza, valorizzando la personalità dell’imputato così come emergeva dai suoi precedenti penali. La presenza di un passato criminale, specialmente se specifico, è stata ritenuta incompatibile con il riconoscimento di un beneficio che presuppone una valutazione positiva della persona del reo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso: i precedenti penali non sono un ostacolo insormontabile, ma costituiscono un elemento fortemente ostativo alla concessione delle attenuanti generiche. L’imputato che aspira a tale beneficio deve poter indicare al giudice elementi positivi e concreti, capaci di controbilanciare il disvalore della sua storia criminale e del reato commesso. Una semplice richiesta di clemenza o la critica alla severità della pena, in assenza di tali elementi, è destinata a scontrarsi con una motivazione di diniego pienamente legittima, come quella confermata in questa sede dalla Suprema Corte.
Avere precedenti penali impedisce sempre di ottenere le attenuanti generiche?
No, non lo impedisce in modo assoluto, ma rappresenta un elemento negativo molto significativo che il giudice deve considerare. Per ottenere le attenuanti, l’imputato con precedenti deve dimostrare la presenza di elementi positivi di particolare meritevolezza che possano bilanciare la sua passata condotta criminale.
Cosa serve per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche dopo la riforma del 2008?
Secondo la Corte, dopo la riforma legislativa del 2008 non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza o l’assenza di elementi negativi. È necessaria la presenza di ‘elementi o circostanze di segno positivo’, ovvero fattori favorevoli concreti che giustifichino una diminuzione della pena.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se il ricorso appare manifestamente infondato o presentato con finalità dilatorie, il ricorrente è condannato anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44483 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44483 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OTTAVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 23 Novembre 2022 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina e lo aveva condanNOME alla pena di un anno di reclusione e di euro 1.200 di multa.
Considerato che l’unico motivo, inerente al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, afferisce all’onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del dato ponderale dello stupefacente e dei precedenti penali a carico del prevenuto di cui uno specifico, mantenendolo comunque sotto la soglia della media edittale.
Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va riconosciuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell’imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 COGNOME, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d’altro canto ha valorizzato la personalità dell’imputato gravato da precedenti penali, anche specifici
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05-10-23.