Attenuanti Generiche: la Cassazione conferma il diniego in presenza di precedenti penali
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle circostanze del reato. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la presenza di precedenti penali possa essere un ostacolo insormontabile per ottenerle, rendendo il relativo motivo di ricorso inammissibile se la decisione del giudice di merito è adeguatamente motivata.
I Fatti del Processo
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del codice penale. La condanna, emessa dal Tribunale di Rimini, era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Bologna.
L’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, non contestando la sua colpevolezza, ma lamentando unicamente un vizio di motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche. A suo avviso, i giudici di merito non avevano spiegato in modo sufficiente le ragioni per cui non gli erano state concesse tali circostanze, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
Il Ruolo delle Attenuanti Generiche e i Precedenti Penali
Le attenuanti generiche sono circostanze che permettono al giudice di diminuire la pena fino a un terzo. La loro applicazione è discrezionale e dipende da una valutazione complessiva della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
In questo contesto, il passato giudiziario dell’imputato assume un’importanza cruciale. La presenza di precedenti penali, specialmente se numerosi, viene considerata un indicatore negativo della personalità del reo e della sua propensione a commettere ulteriori reati. Questo elemento può essere sufficiente, da solo, a giustificare la decisione del giudice di non concedere alcun beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la motivazione della Corte d’Appello, sebbene sintetica, era del tutto adeguata e priva di vizi logici. La decisione di negare le attenuanti generiche era stata fondata su un elemento oggettivo e decisivo: i plurimi precedenti penali a carico dell’imputato.
Secondo la Cassazione, in assenza di altri elementi di segno positivo da valutare (come, ad esempio, un comportamento processuale collaborativo o un’ammissione di colpa), i precedenti penali costituiscono una ragione più che sufficiente per escludere il beneficio. Il ricorso, incentrato unicamente su questo aspetto del trattamento sanzionatorio, è stato quindi ritenuto inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione alla base dell’ordinanza si fonda su un principio consolidato: il giudizio sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Il controllo della Corte di Cassazione su tale valutazione è limitato alla verifica della logicità e della coerenza della motivazione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato “il mancato rinvenimento di elementi positivamente valutabili” e il fatto che l’imputato risultasse “gravato da plurimi precedenti penali”. Questa motivazione, per la Cassazione, è congrua e sufficiente a giustificare il diniego, non lasciando spazio a una diversa interpretazione. Pertanto, lamentare una carenza di motivazione su questo punto si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: non si può sperare di ottenere le attenuanti generiche quando il proprio passato giudiziario è negativo e non vengono forniti al giudice elementi concreti che depongano a proprio favore. Contestare il diniego in Cassazione è una strada in salita, destinata all’insuccesso se la decisione dei giudici di merito è fondata su ragioni logiche come la presenza di precedenti penali. Inoltre, la dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente, che viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Avere precedenti penali impedisce di ottenere le attenuanti generiche?
Sì, la presenza di precedenti penali è un elemento fortemente negativo che il giudice valuta. Come stabilito in questa ordinanza, può essere una ragione sufficiente per negare le attenuanti, specialmente se non ci sono altri elementi positivi a favore dell’imputato.
È possibile fare ricorso in Cassazione solo per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma il ricorso ha scarse probabilità di successo se la decisione del giudice di merito è motivata in modo logico. La Corte di Cassazione, come in questo caso, lo dichiarerà inammissibile se la motivazione, anche se sintetica, spiega le ragioni del diniego, ad esempio citando i precedenti penali.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’ordinanza chiarisce che, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43216 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43216 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 4 ottobre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il motivo di ricorso dell’imputato, che lamenta la carenza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con contestuale violazione dell’art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché il giudizio sulla mancata concessione delle attenuanti generiche sia stato congruamente motivato affermando il mancato rinvenimento di elementi positivamente valutabili, poiché l’imputato risulta gravato da plurimi precedenti penali e non è dato ravvisare altre circostanze di fatto che valgano a mitigare la gravità della condotta;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.