Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18243 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18243 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROSARNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROSARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 22/06/2023 la Corte di appello di Reggio Calabri confermava la sentenza in data 02/12/2021 del Tribunale di Palmi, con la qua gli attuali ricorrenti erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agl cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e condannati alla pena ritenuta di giustizia
Rilevato che i ricorrenti, ciascuno con un unico motivo di ricorso, deducono l’err valutazione della Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, in s violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla mancata concessione de attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod.pen.;
Ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati.
Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica e dun insindacabile in sede di legittimità, ha negato la concessione RAGIONE_SOCIALE circos attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali degli imputati, in aderen certificati del casellario giudiziale in atti.
Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negat degli imputati, quale emergente dal certificato penale (Cfr. in merito sufficienza dei precedenti penali dell’imputato quale elemento preponderan ostativo alla concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.389 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146, anche se relativi a reati estinti, Sez.5, n.39473 del 13/06/2013, Rv.257200).
Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, non potendosi escludere profi di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 05/04/2024