Attenuanti Generiche: Quando il Passato e il Risarcimento Incompleto Contano
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i paletti entro cui tale valutazione deve muoversi, chiarendo come i precedenti penali e un risarcimento solo parziale del danno possano legittimamente portare al loro diniego. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Analisi: Ricorso contro la Mancata Concessione delle Attenuanti
Un imputato, condannato in appello per il delitto previsto dall’art. 348 del codice penale, ha presentato ricorso in Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali: la mancata concessione dell’attenuante specifica del risarcimento del danno (art. 62 n. 6 c.p.) e il diniego delle attenuanti generiche.
Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano errato nel non riconoscere il suo sforzo risarcitorio e nel non valutare positivamente la sua scelta di definire il processo con il rito abbreviato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le motivazioni infondate e non specifiche. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, le cui motivazioni sono state giudicate logiche, complete e prive di vizi.
La decisione si basa su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascuna delle attenuanti richieste.
Le Attenuanti e il Risarcimento Parziale: Quando non Basta
Per quanto riguarda l’attenuante del risarcimento del danno, la Cassazione ha sottolineato che un risarcimento solo parziale non è sufficiente a integrarla. Nel caso di specie, il risarcimento offerto non copriva il ‘danno morale’, considerato oggettivamente rilevante. La Corte ha precisato che, per ottenere questa specifica attenuante, il risarcimento deve essere integrale e completo, a nulla valendo una eventuale dichiarazione liberatoria da parte della persona offesa se il danno non è stato interamente ristorato.
Precedenti Penali e Rito Abbreviato: L’Impatto sulle Attenuanti Generiche
Il punto cruciale della pronuncia riguarda le attenuanti generiche. La Corte ha smontato l’argomentazione del ricorrente legata alla scelta del rito abbreviato. La legge, infatti, prevede già una riduzione di pena predeterminata per chi sceglie questo rito; considerare la stessa scelta anche per le attenuanti generiche comporterebbe un’ingiustificata doppia valutazione a favore dell’imputato.
Sebbene un risarcimento parziale possa essere, in linea di principio, un elemento valutabile positivamente per le attenuanti generiche, nel caso specifico questo fattore è stato superato da un altro elemento di segno opposto: i ‘numerosi, anche se risalenti, precedenti penali’ dell’imputato. La presenza di un passato criminale è stata considerata un elemento ostativo preponderante.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto le motivazioni della sentenza d’appello congrue e logiche. I giudici di merito avevano correttamente evidenziato che il risarcimento parziale, che peraltro non includeva il danno morale, non poteva integrare l’attenuante specifica. Allo stesso modo, il rigetto delle attenuanti generiche era stato giustificato non solo dall’irrilevanza della scelta del rito abbreviato (che già gode di un suo beneficio di legge), ma soprattutto dalla presenza di un significativo curriculum criminale dell’imputato. La Corte di Cassazione ha ribadito che la valutazione del giudice di merito su tali aspetti, se correttamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti insegnamenti pratici. In primo luogo, ai fini dell’attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., il risarcimento del danno deve essere totale ed effettivo, coprendo ogni voce di pregiudizio, inclusa quella morale. In secondo luogo, la concessione delle attenuanti generiche richiede una valutazione complessiva della personalità dell’imputato, dove elementi positivi come un risarcimento parziale possono essere annullati da elementi negativi come i precedenti penali, anche se non recenti. La scelta di un rito processuale premiato dalla legge con uno sconto di pena non può, inoltre, essere utilizzata come passe-partout per ottenere ulteriori benefici.
Un risarcimento solo parziale del danno è sufficiente per ottenere l’attenuante specifica del risarcimento del danno (art. 62 n. 6 c.p.)?
No. Secondo la Corte, il risarcimento parziale, che per di più non contempli il danno morale, non consente di ritenere integrata tale circostanza attenuante, anche in presenza di una dichiarazione liberatoria della persona offesa.
La scelta del rito abbreviato può essere valutata per la concessione delle attenuanti generiche?
No. La Corte ha stabilito che la scelta del rito abbreviato non può fondare la concessione delle attenuanti generiche, poiché tale rito comporta già ‘ex lege’ una predeterminata riduzione della pena. Concederle anche per questo motivo comporterebbe un’ingiusta doppia valutazione favorevole all’imputato.
La presenza di precedenti penali, anche se datati, può impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì. La Corte ha confermato che la presenza di ‘numerosi, anche se risalenti, precedenti penali’ a carico dell’imputato è una motivazione valida per escludere la concessione delle attenuanti generiche, anche a fronte di un parziale risarcimento del danno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8536 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8536 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TORCHIAROLO il 21/02/1963
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso – relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all’art. 348 cod. pen. e nel quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla omessa concessione della circostanza di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. e comunque di delle attenuanti generiche – risultano inammissibili e privi di specificità in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dal giudice di merito, la cui motivazione risulta logica, esaustiva e pertanto immune da vizi censurabili in sede di legittimità;
Rilevato che infatti la Corte di appello ha congruamente evidenziato che il risarcimento solo parziale del danno cagionato dall’imputato alla persona offesa (nel quale comunque non è neppure stato contemplato “il danno morale, obiettivamente rilevabile nel caso di specie”) non consente di ritenere integrata la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., e ciò anche laddove eventualmente sia intervenuta dichiarazione liberatoria resa dalla persona offesa (cfr. Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, COGNOME, Rv. 284224 – 01);
Rilevato che immune da censure è anche la statuizione che ha confermato il rigetto delle attenuanti generiche; inconferente è il richiamo del ricorrente alla definizione del giudizio con il rito abbreviato, atteso che l’applicazione delle circostanze in oggetto non può fondarsi sulla scelta da parte dell’imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica “ex lege” l’applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all’imputato (Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012 – 01). Correttamente, la Corte territoriale ha dato atto che un risarcimento dei danni parziale può essere positivamente valutato dal giudice al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche (v., in riferimento al risarcimento tardivo, Sez. 2, n. 21511 del 07/04/2021, Privitera, Rv. 281233 – 01), ma ne ha escluso nella specie la ricorrenza dei
relativi presupposti, in ragione dei “numerosi, anche se risalenti, precedenti penali di cui il COGNOME è portatore”; motivazione insindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025