Attenuanti Generiche Negate: La Cassazione Conferma la Rilevanza dei Precedenti Penali
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato e alle circostanze del reato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato: la presenza di numerosi precedenti penali e l’assenza di elementi positivi possono legittimamente giustificare il diniego di tale beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente lamentava un ‘vizio di motivazione’ nella decisione dei giudici di secondo grado, i quali avevano negato la concessione delle attenuanti generiche. L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla presunta illogicità del ragionamento che aveva portato a tale diniego, chiedendo alla Suprema Corte di riconsiderare la valutazione effettuata in appello.
Il Ruolo dei Precedenti Penali nelle Attenuanti Generiche
Il cuore della questione risiede nella valutazione della personalità dell’imputato. Le attenuanti generiche sono pensate per valorizzare aspetti positivi o, comunque, meritevoli di una mitigazione della pena, che non rientrano nelle attenuanti comuni. In questo contesto, il passato giudiziario di un individuo assume un’importanza cruciale. La Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione su due pilastri: l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato e, al contrario, la presenza di numerosi e significativi precedenti penali a suo carico. Questa valutazione negativa complessiva è stata ritenuta sufficiente per escludere la concessione del beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ‘manifestamente infondato’ e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse ‘logica e lineare’, e quindi immune da qualsiasi vizio censurabile in sede di legittimità. La decisione di negare le attenuanti non era arbitraria, ma basata su elementi concreti e oggettivi, ovvero la storia criminale del ricorrente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Coerenza con la Giurisprudenza Consolidata sulle Attenuanti Generiche
La Corte Suprema ha motivato la propria decisione richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico. È stato ribadito che il giudice di merito, nel valutare la concessione delle attenuanti generiche, gode di un ampio potere discrezionale. La sua decisione, se supportata da una motivazione non manifestamente illogica, non è sindacabile in Cassazione. La presenza di precedenti penali non è un ostacolo assoluto, ma costituisce un elemento di valutazione di primaria importanza. Quando a questo si aggiunge la totale assenza di elementi di segno contrario (come un comportamento processuale collaborativo, un’ammissione di responsabilità o segni di ravvedimento), il diniego del beneficio risulta pienamente giustificato. La Corte ha citato diverse sentenze conformi, dimostrando la coerenza del suo verdetto con i principi consolidati del diritto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma il risultato di una valutazione discrezionale del giudice. Tale valutazione deve essere completa e tenere conto di tutti gli aspetti della vicenda e della personalità del reo. Un curriculum criminale significativo, non bilanciato da alcun elemento positivo, è un fattore che legittima pienamente il diniego del beneficio. Per gli operatori del diritto, ciò significa che, per sperare di ottenere le attenuanti, è fondamentale portare all’attenzione del giudice elementi concreti e positivi che possano controbilanciare gli aspetti negativi, come i precedenti penali.
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che la presenza di numerosi precedenti penali, unita all’assenza di elementi positivi di valutazione sulla personalità dell’imputato, costituisce una motivazione logica e sufficiente per negare il beneficio.
Qual è stato l’esito del ricorso in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Che tipo di errore aveva contestato il ricorrente nella sentenza d’appello?
Il ricorrente aveva contestato un ‘vizio di motivazione’, sostenendo che i giudici d’appello non avessero giustificato in modo adeguato e logico il motivo per cui gli erano state negate le attenuanti generiche. La Cassazione ha però ritenuto la motivazione pienamente valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41125 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41125 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LUINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in presenza di una logica e lineare motivazione (si veda pag. 6 della impugnata sentenza) con cui i giudici di appello hanno posto a base del diniego l’assenza di elementi positivi e la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’odierno ricorrente, conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.