Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: La Cassazione Conferma il Diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini di tale valutazione, specialmente in presenza di precedenti penali a carico dell’imputato. Vediamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Lecce per un reato previsto dall’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, commesso nel 2017. La Corte d’Appello di Lecce, in parziale riforma della prima sentenza, riduceva la pena a quattro mesi di reclusione.
Nonostante la riduzione della pena, l’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando un unico motivo: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A suo avviso, il diniego da parte della Corte d’Appello era stato irragionevole.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha esaminato il caso e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sul principio che la valutazione circa la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di merito che spetta ai giudici dei gradi inferiori. Questo giudizio può essere contestato in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo del ricorso “manifestamente infondato”. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente e logicamente motivato il proprio diniego. La ragione principale risiedeva nei precedenti penali a carico dell’imputato, come risultava dal certificato del casellario giudiziale.
La Suprema Corte ha evidenziato che la presenza di precedenti condanne è un elemento più che sufficiente a giustificare la negazione delle attenuanti generiche. Inoltre, ha osservato che i giudici d’appello avevano già mostrato una certa clemenza ridimensionando la pena inflitta in primo grado. Pertanto, la decisione di non concedere un ulteriore sconto di pena tramite le attenuanti non appariva né irragionevole né illogica. L’obiezione dell’imputato, secondo la Corte, si traduceva in una richiesta di differente apprezzamento dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza penale: la valutazione dei precedenti penali ai fini della concessione delle attenuanti generiche è un’attività tipica del giudice di merito. La Corte di Cassazione interviene solo per controllare la logicità della motivazione, non per sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado. La decisione insegna che, in presenza di un casellario giudiziale non immacolato, le possibilità di ottenere le attenuanti si riducono notevolmente, e un eventuale ricorso basato su questo unico punto ha scarse probabilità di successo se la decisione impugnata è sorretta da una motivazione coerente e non palesemente illogica.
Avere precedenti penali impedisce sempre la concessione delle attenuanti generiche?
No, non lo impedisce automaticamente, ma rappresenta un elemento di valutazione molto negativo. La decisione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che può negare le attenuanti motivando la sua scelta proprio sulla base dei precedenti, come avvenuto in questo caso.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti (come la gravità dei precedenti penali), perché il suo ruolo è quello di giudice di legittimità e non di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, l’imputato è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29408 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29408 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce del 24 apr che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Lecce il 5 luglio 2018, mesi 4 di reclusione la pena inflittagli in relazione al reato di cui all’art. 76 del 2000, commesso in Gallipoli il 13 marzo 2017.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego delle attenua è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in man irragionevole, i precedenti penali a carico dell’imputato, di cui vi è conferma nel c casellario giudiziale, non potendosi sottacere che, pur in presenza delle pregress subite dall’imputato, la pena a suo carico è stata comunque ridimensionata dai giudici
Evidenziato che, in presenza di valutazioni non manifestamente illogiche circa il di attenuanti generiche, non vi è spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, che peraltro in termini non adeguatamente specifici, differenti apprezzamenti di merito non in sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilev declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in f della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.