Attenuanti generiche: la Cassazione chiarisce i limiti in caso di precedenti
L’applicazione delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto rappresenta un tema cruciale nel diritto penale, spesso al centro dei ricorsi in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre importanti chiarimenti, ribadendo come la presenza di precedenti penali specifici possa precludere l’accesso a tali benefici, anche per un imputato di giovane età. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo condannato sia in primo grado dal Tribunale di Milano che in appello dalla Corte d’Appello della stessa città per un reato previsto dall’art. 73, comma V, del DPR 309/1990, concernente la materia degli stupefacenti.
L’imputato lamentava due vizi principali nella sentenza d’appello:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
2. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel valutare questi due aspetti, chiedendo di riconsiderare la posizione dell’imputato alla luce di una più favorevole interpretazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. Questa statuizione comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Le Motivazioni: il diniego delle attenuanti generiche e della tenuità
Le motivazioni addotte dalla Corte per rigettare il ricorso sono articolate e si fondano su principi giurisprudenziali consolidati. Analizziamole punto per punto.
L’ostacolo dell’abitualità del reato
Per quanto riguarda la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), la Corte ha evidenziato un ostacolo insormontabile: l’abitualità del comportamento del ricorrente. Dai documenti processuali emergeva, infatti, che l’imputato avesse a carico due precedenti penali per reati della medesima indole.
Richiamando la fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 13861 del 2016 (caso Tushaj), i giudici hanno ribadito che il comportamento è da considerarsi “abituale” quando l’autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede. Questa “serialità” di condotte penalmente rilevanti è considerata dalla norma una condizione ostativa che impedisce, a priori, l’applicazione del beneficio della particolare tenuità, a prescindere dalla gravità del singolo episodio.
I limiti per la concessione delle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato. La Corte di Cassazione ha ricordato che, a seguito della riforma dell’art. 62-bis c.p. del 2008, la concessione di tali attenuanti non è più un atto dovuto in assenza di elementi negativi. Al contrario, il giudice deve motivare la loro concessione sulla base di elementi positivi meritevoli di considerazione.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente negato il beneficio, valorizzando in senso negativo i precedenti penali specifici dell’imputato. Di contro, non erano emersi elementi positivi di rilievo. In particolare, la giovane età del ricorrente, da sola, è stata ritenuta insufficiente a giustificare una riduzione di pena, soprattutto a fronte di una già manifesta inclinazione a delinquere. La motivazione dei giudici di merito è stata quindi giudicata logica, coerente e non censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida un orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità. Le implicazioni pratiche sono chiare: un percorso criminale, anche se limitato a pochi episodi, può avere conseguenze significative sulla possibilità di accedere a benefici premiali. La “particolare tenuità del fatto” è un istituto pensato per episodi isolati e di minima offensività, non per chi dimostra una certa serialità nel commettere reati. Analogamente, le attenuanti generiche non possono essere invocate come un mero correttivo della pena basato su dati anagrafici, come la giovane età, se questi non sono accompagnati da altri elementi positivi che dimostrino un’effettiva riconsiderazione del proprio percorso di vita.
Quando un comportamento è considerato “abituale” ai fini dell’esclusione della particolare tenuità del fatto?
Secondo la Corte di Cassazione, che si rifà a una sentenza delle Sezioni Unite, il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si sta procedendo. Questa serialità costituisce una condizione ostativa all’applicazione del beneficio.
La giovane età dell’imputato è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. La Corte ha stabilito che la sola giovane età non è un elemento sufficiente per concedere le attenuanti generiche, specialmente in presenza di precedenti penali specifici e in assenza di altri elementi positivi concretamente valorizzabili dal giudice.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30493 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30493 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in ordine al reato di cui all’art. 73, comma V, DPR 309/1990. Lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen nonché in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile.
L’impugnata pronuncia (pag. 5) dà atto che il ricorrente risulta gravato da due precedenti penali per reati della medesima indole. L’art. 131 bis, richiede, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, COGNOME, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede. E’ dunque certamente da escludere l’applicazione dell’art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di comportamenti di rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità.
Quanto al secondo motivo, va ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Ry.283489-01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr. anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Ry. 275509 – 03). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, in conformità all’indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, a fronte dei precedenti penali specifici da cui risulta gravato l’imputato e considerando, con motivazione diffusa e non illogica, che non poteva essere considerato tale il mero dato della giovane età dell’imputato (pag. 6 della sentenza impugnata).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
Il Consi iere estensore
Il Presidente