Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24186 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimit perché, in ordine alla concessione o meno delle attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicat nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899), e nel caso in esame il giudice del merito ha indicato come preponderanti, ai fini del diniego, i precedenti penali a caric dell’imputato, senza che possa viziare il percorso logico della motivazione la circostanza che essi siano stati utilizzati anche per fondare il riconoscimento della recidiva (Sez. 6, Sentenza n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783: Il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell’imputato, in quanto il principio del “ne bis in sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustif scelte relative ad istituti giuridici diversi);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.