Attenuanti generiche negate: la Cassazione chiarisce il peso dei precedenti penali
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, affidato alla valutazione del giudice sulla personalità dell’imputato e sulle circostanze del reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’esistenza di precedenti penali può giustificare il diniego di questo beneficio, anche quando la recidiva non viene formalmente contestata. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il caso in esame
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in primo e secondo grado per un reato in materia di stupefacenti, qualificato come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato lamentava, davanti alla Corte di Cassazione, la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello, soprattutto alla luce del fatto che la stessa corte aveva escluso l’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva.
L’appellante sosteneva, in sostanza, che se i suoi precedenti non erano stati ritenuti abbastanza gravi da giustificare la recidiva, non avrebbero dovuto nemmeno essere usati come motivo per negargli le attenuanti. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti cruciali sulla distinzione tra i due istituti.
La questione giuridica: il ruolo delle attenuanti generiche e dei precedenti
Il cuore della questione risiede nella corretta interpretazione del rapporto tra precedenti penali, recidiva e attenuanti generiche. L’art. 62-bis del codice penale affida al giudice un ampio potere discrezionale nel concedere una diminuzione di pena, basandosi su una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell’imputato.
La domanda a cui la Corte ha dovuto rispondere era: l’esclusione della recidiva obbliga il giudice a ignorare i precedenti penali nella valutazione per le attenuanti generiche? La risposta della Cassazione è stata un netto no.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, basando la sua decisione su due pilastri argomentativi principali.
In primo luogo, ha respinto la tesi difensiva secondo cui l’esclusione della recidiva comporterebbe una sorta di interpretazione “eguale e contraria” per le attenuanti. I due istituti, pur attingendo entrambi alla storia criminale del soggetto, hanno finalità e presupposti diversi. La recidiva è un’aggravante che richiede una valutazione sulla specifica pericolosità sociale derivante dalla reiterazione dei reati. Le attenuanti generiche, invece, implicano un giudizio più ampio e complessivo, in cui i precedenti penali sono solo uno degli elementi da considerare per delineare la personalità dell’imputato.
In secondo luogo, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale. Citando una precedente sentenza (Sez. 3, n. 34947/2020), ha affermato che «l’esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche […] anche quando il giudice […] esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l’applicazione della recidiva».
In altre parole, il giudice può ritenere che i precedenti, pur esistendo, non manifestino una tendenza a delinquere così marcata da meritare l’aumento di pena per la recidiva, ma che, allo stesso tempo, siano un indicatore sufficiente di una personalità non meritevole del beneficio delle attenuanti.
Conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del diritto penale: la centralità della valutazione discrezionale del giudice di merito. La decisione di non applicare la recidiva non crea alcun automatismo a favore dell’imputato per quanto riguarda le attenuanti generiche. Ogni valutazione rimane autonoma.
Per gli operatori del diritto, ciò significa che la difesa non può limitarsi a far leva sulla mancata contestazione della recidiva per ottenere le attenuanti. È necessario, invece, fornire al giudice elementi positivi e concreti sulla personalità dell’imputato e sulle specifiche circostanze del fatto che possano giustificare un giudizio di meritevolezza, superando la valutazione negativa che può derivare dai precedenti penali. La storia criminale di un individuo, anche se non sufficiente per un’aggravante, rimane una macchia indelebile nel suo fascicolo personale, che il giudice ha il pieno diritto e dovere di considerare nel commisurare la pena.
I precedenti penali possono impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che l’esistenza di precedenti penali, anche specifici, è un elemento che il giudice può legittimamente valutare per negare la concessione delle attenuanti generiche, in quanto rilevante per definire la personalità complessiva dell’imputato.
Se il giudice esclude la contestazione della recidiva, deve automaticamente concedere le attenuanti generiche?
No. La decisione di non applicare l’aggravante della recidiva non crea alcun obbligo per il giudice di concedere le attenuanti generiche. Si tratta di due valutazioni distinte e autonome: l’esclusione della recidiva significa solo che i precedenti non sono stati ritenuti indice di una particolare pericolosità, ma non li cancella dalla valutazione complessiva per le attenuanti.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è dichiarato “inammissibile”?
Significa che la Corte di Cassazione lo ha respinto senza entrare nel merito della questione, perché lo ha ritenuto privo dei requisiti di legge. In questo caso, il ricorso è stato giudicato in parte meramente ripetitivo di argomenti già esaminati e in parte manifestamente infondato, cioè basato su tesi giuridiche palesemente errate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3557 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3557 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 04/11/1979
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, che ha confermato la sentenz di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di P in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 de lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche anche alla luc della esclusione della contestata recidiva;
ritenuto che le doglianze difensive siano per un verso meramente reiterative di quanto già esaminato e motivatamente disatteso dalla Co territoriale, e – per altro verso – manifestamente infondate, avuto rig anzitutto alla inconsistenza della tesi secondo cui la presenza di precedenti specifici (nella specie, anche una pendenza specifica recente) non potre determinare l’esclusione delle attenuanti generiche, per una sort interpretazione “eguale e contraria” del terzo comma dell’art. 62-bis;
ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto all’ulterio rilievo imperniato sull’esclusione della recidiva, dovendo trovare applicaz l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «l’esistenza di precedent penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circo attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla ba una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personal dell’imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza d spessore criminologico tale da giustificare l’applicazione della recidiva» (Sez. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01);
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria inammissibilità dell’impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2024
Il consiglr estensore
Il Presidente