Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: La Decisione della Cassazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, in cui il giudice può calibrare la pena alla luce della personalità dell’imputato e delle specificità del caso. Tuttavia, cosa accade quando l’imputato ha un passato segnato da precedenti penali? Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la presenza di numerosi precedenti può essere, da sola, sufficiente a giustificare il diniego di tale beneficio, senza che il giudice debba confutare ogni singola argomentazione difensiva.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per furto aggravato. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità, negandogli la concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge proprio in relazione a tale diniego e alla commisurazione della pena.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche alla Luce dei Precedenti
Il fulcro del ricorso verteva sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte di merito non avesse motivato adeguatamente la sua decisione. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto questa tesi, giudicando il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, la motivazione della Corte d’Appello era congrua e logicamente fondata.
Il giudice di secondo grado aveva infatti posto l’accento su due elementi chiave:
1. La personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi numerosi precedenti penali.
2. L’assenza di elementi positivi che potessero giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
Questa valutazione, per la Suprema Corte, è pienamente conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Giudizio sulla Personalità dell’Imputato
La Cassazione ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 2, n. 3896/2016), secondo cui la ‘ratio’ dell’art. 62-bis c.p. non impone al giudice di merito di analizzare e confutare ogni singola deduzione difensiva. È sufficiente, invece, indicare gli elementi di preponderante rilevanza che ostano alla concessione delle attenuanti. In questo contesto, i precedenti penali assumono un ruolo centrale, poiché consentono al giudice di formulare, anche implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità del reo. In sostanza, un passato criminale denota una tendenza a delinquere che mal si concilia con un giudizio di meritevolezza del beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio di economia processuale e di coerenza logica. Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito fornisce una giustificazione non arbitraria e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha correttamente ancorato la sua decisione a un dato oggettivo e significativo: la storia criminale dell’imputato. Questo elemento è stato ritenuto sufficiente a superare qualsiasi altra possibile considerazione, rendendo superfluo un esame analitico di ulteriori argomentazioni difensive.
Inoltre, per quanto riguarda la determinazione della pena, la Corte ha osservato che la sanzione inflitta era prossima al minimo edittale, il che esclude un’irragionevole severità. Ha altresì ribadito che il giudizio di cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione sulla congruità della pena, a meno che la decisione impugnata non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico (come da Sez. 5, n. 5582/2014).
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è ampiamente discrezionale e strettamente legata al giudizio sulla personalità dell’imputato. In secondo luogo, solidifica il valore probatorio dei precedenti penali, che possono costituire l’unico e sufficiente motivo per negare il beneficio. Per la difesa, ciò significa che, in presenza di un casellario giudiziale non immacolato, è necessario fornire elementi positivi concreti e di eccezionale rilevanza per poter sperare in una riduzione di pena. Un semplice ricorso basato sulla presunta inadeguatezza della motivazione, se questa è ancorata a dati oggettivi come i precedenti, è destinato all’inammissibilità.
I precedenti penali sono sufficienti per negare le attenuanti generiche?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la presenza di numerosi precedenti penali può essere un elemento sufficiente per giustificare il diniego delle attenuanti generiche, in quanto permette di formulare un giudizio di disvalore sulla personalità dell’imputato.
Il giudice è tenuto a esaminare ogni argomentazione difensiva prima di negare le attenuanti?
No, non è necessario. Secondo la giurisprudenza consolidata, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi di preponderante rilevanza che ostacolano la concessione del beneficio, come appunto i precedenti penali, senza dover confutare ogni singola deduzione della difesa.
La Corte di Cassazione può ricalcolare la pena decisa nei gradi di merito?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione sulla congruità della pena. Il suo controllo è limitato a verificare che la determinazione della sanzione da parte del giudice di merito non sia il risultato di un mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23778 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23778 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SENE COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Sene NOME COGNOME, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 2 cod. pen.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.
Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali e l’assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio;
considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 -01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”).
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, prossima al minimo edittale, sono sostenuti da conferente motivazione, considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024