Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Giustificano il Diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specifica realtà del caso. Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: i precedenti penali dell’imputato possono, da soli, costituire un motivo sufficiente per negare questo beneficio.
Il Caso in Esame: Ricorso contro Condanna per Evasione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato si era rivolto alla Suprema Corte lamentando due principali vizi della sentenza di secondo grado:
1. La mancata concessione delle attenuanti generiche, a suo dire ingiustificata.
2. L’errata quantificazione dell’aumento di pena applicato per la continuazione del reato, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, del codice penale.
Il ricorrente sperava di ottenere una riduzione della pena o un annullamento della sentenza, ma l’esito del giudizio di legittimità è stato netto.
L’Analisi della Corte sulle Attenuanti Generiche
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato dalla Cassazione come manifestamente infondato e meramente riproduttivo delle argomentazioni già presentate in appello. La Corte ha sottolineato che l’appello non aveva affrontato adeguatamente la motivazione della sentenza di secondo grado. I giudici di legittimità hanno ricordato un principio giurisprudenziale consolidato: le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo sulla base dei precedenti penali dell’imputato.
Questo orientamento, confermato anche dalla sentenza citata nel provvedimento (Cass. n. 52523/2016), non richiede che il giudice elenchi ulteriori elementi negativi. La presenza di un passato criminale è di per sé un indicatore di una personalità non meritevole del trattamento sanzionatorio più mite che le attenuanti comporterebbero.
La Valutazione sull’Aumento di Pena
Anche il secondo motivo, relativo all’aumento di pena per il reato continuato, è stato respinto. La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello immune da censure. I giudici di merito avevano, infatti, dato adeguatamente conto delle ragioni che giustificavano l’aumento sanzionatorio, ponendo l’accento sulla reiterazione della condotta illecita in un breve arco temporale. Tale valutazione è stata considerata logica e conforme ai principi di diritto, rientrando pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi di appello. Deve, invece, contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte violazioni di legge o i vizi logici. Un ricorso che non soddisfa questo requisito è, per definizione, inammissibile.
In secondo luogo, viene ribadita l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. La decisione di concederle o negarle, se correttamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Basare il diniego sui precedenti penali è una motivazione pienamente valida, poiché questi rappresentano un elemento concreto per valutare la personalità e la capacità a delinquere del reo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
Questa pronuncia rafforza un indirizzo giurisprudenziale chiaro e severo. Per la difesa, ciò significa che l’istanza per la concessione delle attenuanti generiche deve essere supportata da elementi positivi concreti e specifici, capaci di controbilanciare eventuali precedenti penali. Per chi intende ricorrere in Cassazione, emerge con forza la necessità di formulare motivi di ricorso che non si limitino a ripetere doglianze già espresse, ma che dialoghino criticamente con la decisione impugnata. La conseguenza della declaratoria di inammissibilità è pesante: non solo la condanna diventa definitiva, ma il ricorrente è anche tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
I precedenti penali di un imputato sono sufficienti per negare le attenuanti generiche?
Sì, l’ordinanza conferma che la decisione di negare le attenuanti generiche può essere legittimamente basata anche solo sui precedenti penali dell’imputato, in quanto elemento indicativo della sua personalità.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi già proposti in appello?
No, un ricorso è considerato inammissibile se si limita a riprodurre i motivi d’appello senza confrontarsi criticamente e specificamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23491 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME nato a MAGENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. cod. pen. sono inammissibili perché meramente riproduttivi dei motivi d’appello e comunque manifestamente infondati.
In particolare, il primo motivo di ricorso, che censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimit atteso che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce die precedenti penali dell’imputato (Sez.2, n.52523 de 06/711/2016, Cicchi, Rv. 268411).
Anche in relazione al secondo motivo di ricorso, che censura l’aumento di pena ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., la motivazione della sentenza impugnata appare immune da censure, avendo dato adeguatamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base dell’aumento sanzionatori stante il rilievo attribuito alla reitrerazione della condotta in un breve temporale.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/05/2024