Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Contano Davvero
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza un principio consolidato: la presenza di numerosi precedenti penali, unita all’assenza di elementi positivi, può legittimamente giustificare il diniego di tale beneficio. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le logiche che guidano i giudici in queste valutazioni.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un uomo condannato in primo e secondo grado alla pena di un anno di reclusione per la violazione dell’articolo 76, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. In sostanza, il soggetto non aveva rispettato le prescrizioni imposte da una misura di prevenzione.
La difesa aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello lamentando due principali aspetti:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), in relazione al ritrovamento di uno spray al peperoncino durante un controllo.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito.
La Decisione della Corte e le attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo i giudici, i motivi di ricorso erano generici e non si confrontavano adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. In pratica, la difesa si era limitata a riproporre le stesse censure già respinte in appello, senza contestare specificamente le ragioni della Corte territoriale.
Per quanto riguarda la questione dello spray al peperoncino, la Corte ha convalidato la valutazione dei giudici di merito: tenuto conto della ‘abituale e pluriennale dedizione’ dell’imputato ad attività di spaccio, era verosimile che lo spray fosse destinato all’offesa piuttosto che alla mera difesa personale. Di conseguenza, il fatto non poteva essere considerato di ‘particolare tenuità’.
Il punto centrale, però, riguarda il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto corretta e ben motivata la decisione della Corte d’Appello, che aveva basato il suo giudizio sui numerosi precedenti penali del ricorrente e sulla totale assenza di elementi di segno positivo da poter valutare a suo favore.
Le Motivazioni
La Corte ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice anche con il solo richiamo a uno degli elementi indicati dall’art. 133 c.p. (che riguarda la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole), qualora questo sia ritenuto preponderante. I precedenti penali sono un indice fondamentale della capacità a delinquere e, in assenza di qualsiasi elemento positivo contrario (come un buon comportamento processuale, la confessione, il risarcimento del danno, ecc.), possono da soli giustificare il diniego del beneficio.
La Corte ha sottolineato che il ricorso non solo era generico, ma non offriva alcun argomento nuovo o specifico per contrastare la logica e persuasiva motivazione della sentenza d’appello. La semplice riproposizione dei motivi già esaminati e respinti non è sufficiente per ottenere una revisione della decisione in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è di natura processuale: un ricorso in Cassazione deve essere specifico e criticare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata; non basta ripetere le doglianze precedenti. La seconda è di natura sostanziale: le attenuanti generiche non sono un diritto, ma un beneficio concesso dal giudice sulla base di una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e del fatto. Un passato criminale significativo, non controbilanciato da alcun elemento positivo, rappresenta un ostacolo quasi insormontabile per la loro concessione.
È sufficiente avere precedenti penali per vedersi negate le attenuanti generiche?
Sì, secondo l’ordinanza, il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche basandosi anche solo sui precedenti penali del ricorrente, se li considera preponderanti e se non sono presenti elementi positivi che possano controbilanciare tale valutazione.
Perché il possesso di uno spray al peperoncino non è stato considerato un fatto di particolare tenuità?
La Corte ha ritenuto che, data la storia criminale dell’imputato (dedizione pluriennale allo spaccio di stupefacenti), era verosimile che lo spray fosse destinato a commettere reati (offesa) e non a scopi di difesa personale. Questo ha escluso la particolare tenuità del fatto.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’ e quali sono le conseguenze?
Un ricorso è considerato ‘generico’ quando non contesta specificamente le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse lamentele già respinte nei gradi di giudizio precedenti. La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che non viene quindi esaminato nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36386 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36386 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto dal difensore di NOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 13.11.2024 la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna in data 17.2.2022 di condanna alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all’art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;
Permesso che i motivi articolati nel ricorso sono generici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata sugli omologhi motivi d’appello;
Ritenuto, quanto alla doglianza relativa alla motivazione della esclusione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., che la Corte d’appello abbia operato un più che adeguato riferimento al fatto che la detenzione di uno spray al peperoncino, riscontrata in occasione della violazione delle prescrizioni dell’avviso orale, non possa in alcun modo considerarsi di particolare tenuità, in quanto, tenuto conto dell’abituale e pluriennale dedizione del condanNOME all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, era verosimilmente destiNOME all’offesa e non alla mera difesa personale;
Ritenuto, quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la sentenza impugnata abbia richiamato congruamente i numerosi precedenti penali del ricorrente e, comunque, la mancata prospettazione di ragioni di segno positivo, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01) e, comunque, con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell’8/6/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01);
Rilevato che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivo d’appello, senza confutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici di secondo grado;
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11.9.2025