Attenuanti Generiche Negate: Quando i Precedenti Penali e la Condotta Contano
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce come la personalità dell’imputato, desunta anche dai precedenti penali e dalla condotta, sia un fattore decisivo per il loro diniego.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari, la quale aveva confermato la sua condanna negandogli il riconoscimento delle attenuanti generiche. L’appellante lamentava proprio questa mancata concessione, sperando in una riduzione della pena.
La Corte d’Appello, però, aveva motivato la sua decisione evidenziando elementi negativi specifici: la personalità del ricorrente, gravata da numerosi precedenti penali, e la sua condotta al momento dei fatti. In particolare, l’uomo, un evaso, aveva spaventato e infastidito gli avventori di un bar litigando animatamente con la propria compagna.
La Valutazione delle attenuanti generiche
Il nucleo della questione riguarda i criteri che il giudice deve seguire per concedere o negare le attenuanti generiche. Queste circostanze servono a mitigare la sanzione penale quando esistono elementi positivi relativi all’imputato che, pur non rientrando nelle attenuanti tipiche, meritano considerazione.
Nel caso specifico, i giudici di merito hanno compiuto una valutazione complessiva, concludendo che non vi fossero elementi positivi a sostegno della richiesta. Al contrario, la biografia criminale dell’imputato e il suo comportamento molesto e intimidatorio costituivano solidi motivi per escludere qualsiasi beneficio.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo una semplice riproposizione di una censura già adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, che spetta al giudice di merito e non può essere riesaminato in Cassazione, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria.
In questa vicenda, la motivazione della Corte d’Appello è stata considerata pienamente logica e coerente. La valorizzazione della personalità negativa del ricorrente, desunta sia dai suoi numerosi precedenti penali sia dalla condotta specifica tenuta, è un argomento sufficiente a giustificare il diniego del beneficio. L’assenza di elementi positivi da contrapporre a quelli negativi ha reso la decisione del giudice di merito incensurabile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio consolidato nella giurisprudenza: le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma una concessione discrezionale del giudice basata su una valutazione globale. Un passato criminale significativo e una condotta riprovevole al momento del reato sono ostacoli quasi insormontabili per ottenere una riduzione di pena su questa base. La decisione rafforza l’idea che il giudice debba ricercare elementi concreti di meritevolezza, che in questo caso erano del tutto assenti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
I precedenti penali possono impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte ha confermato che una personalità negativa, desunta anche da numerosi precedenti penali, è un motivo valido per negare le attenuanti generiche, specialmente se non sono presenti elementi positivi a bilanciamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e coerente. La Cassazione non può riesaminare nel merito la valutazione del giudice sulla personalità dell’imputato.
Cosa valuta il giudice per concedere o negare le attenuanti generiche?
Il giudice compie una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e della sua condotta. Considera elementi come i precedenti penali, il comportamento durante e dopo il reato e l’assenza di elementi positivi che possano giustificare una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21202 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali e la condotta che ha visto l’evaso spaventare ed infastidire gli avventori del bar in cui si recato, litigando animatamente con la propria compagna, motivazione logica che dà conto della assenza di elementi positivi a sostegno delle richieste circostanze attenuanti generiche non sindacabile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eum tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024