Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20405 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la cond inflitta a COGNOME per il delitto di cui agli artt. 61 n. 5, 624 e 625, comma 1, n. pen. (fatto commesso in Cesenatico il 21 marzo 2020);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mez difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi ar motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, p questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente inf posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel mo diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso che emergessero elemen a giustificare il beneficio richiesto, connotandosi la condotta dell’imputato per ap disvalore ed allarme sociale – avuto riguardo alle modalità esecutive e al valore de sottratta – e caratterizzandosi la personalità del soggetto agente per spregiudicat dimostrata nell’occasione in disamina e come desumibile dai plurimi e recentissimi pre penali da lui annoverati);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’8 maggio 2024