Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Chiudono la Porta
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice penale, permettendo di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la personalità dell’imputato, desunta anche dai suoi precedenti penali, possa giustificare pienamente il diniego di tale beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato, ritenendo ingiusto il diniego delle attenuanti generiche, ha presentato ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: una riconsiderazione delle circostanze che, a suo dire, avrebbero dovuto mitigare la sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il motivo di ricorso non presentava alcun elemento di novità rispetto a quanto già correttamente valutato e rigettato dal giudice d’appello. La Corte ha ribadito un principio consolidato: nel giudizio di legittimità non è possibile rivalutare nel merito le decisioni prese dai giudici precedenti, se queste sono sorrette da una motivazione logica e congrua.
Le Motivazioni: Perché sono State Negate le Attenuanti Generiche?
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato al diniego del beneficio. La Corte di Cassazione ha sottolineato che, per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento a elementi ritenuti decisivi. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua scelta sulla base di tre pilastri:
1. Disvalore della condotta: Le modalità esecutive del furto e il valore della merce sottratta sono stati considerati indicativi di un apprezzabile disvalore e capaci di generare un significativo allarme sociale.
2. Personalità del reo: L’elemento cruciale è stata la valutazione della personalità dell’imputato, definita come “spregiudicata”.
3. Precedenti penali: Tale giudizio sulla personalità non era astratto, ma fondato su dati concreti: i “plurimi e recentissimi precedenti penali” a carico del soggetto. Questi elementi, nel loro complesso, hanno dipinto un quadro incompatibile con la concessione di un beneficio volto a mitigare la sanzione.
La Cassazione ha quindi concluso che la motivazione della Corte territoriale era ineccepibile, in quanto ancorata a elementi concreti e rilevanti che giustificavano ampiamente la decisione di non applicare le attenuanti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice. La presenza di precedenti penali, soprattutto se numerosi e recenti, costituisce un ostacolo significativo, poiché viene interpretata come un indicatore di una personalità incline a delinquere e, quindi, non meritevole del trattamento sanzionatorio più mite. Per la difesa, ciò significa che la semplice assenza di elementi negativi non è sufficiente; è necessario presentare elementi positivi concreti e specifici sulla condotta e sulla personalità dell’imputato per sperare di ottenere il beneficio.
È sufficiente avere dei precedenti penali per vedersi negate le attenuanti generiche?
Sì, secondo questa ordinanza, il giudice può motivare il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento ai plurimi e recentissimi precedenti penali dell’imputato, in quanto elementi idonei a dimostrare una personalità spregiudicata e a escludere la meritevolezza del beneficio.
Cosa valuta il giudice per concedere o negare le attenuanti generiche?
Il giudice valuta complessivamente la condotta e la personalità del soggetto. Nel caso specifico, sono stati considerati decisivi il disvalore sociale del fatto, le modalità esecutive, il valore della refurtiva e, soprattutto, la personalità dell’agente, desunta dai suoi numerosi e recenti precedenti penali.
Un ricorso in Cassazione può contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è mancante, illogica o contraddittoria. Se, come in questo caso, il diniego è giustificato in modo congruo con riferimento a elementi concreti (come i precedenti penali), la decisione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, che non può riesaminare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20405 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la cond inflitta a COGNOME per il delitto di cui agli artt. 61 n. 5, 624 e 625, comma 1, n. pen. (fatto commesso in Cesenatico il 21 marzo 2020);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mez difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi ar motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, p questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente inf posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel mo diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso che emergessero elemen a giustificare il beneficio richiesto, connotandosi la condotta dell’imputato per ap disvalore ed allarme sociale – avuto riguardo alle modalità esecutive e al valore de sottratta – e caratterizzandosi la personalità del soggetto agente per spregiudicat dimostrata nell’occasione in disamina e come desumibile dai plurimi e recentissimi pre penali da lui annoverati);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’8 maggio 2024