Attenuanti Generiche Negate: I Precedenti Penali Contano
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i criteri che guidano questa decisione, specialmente quando l’imputato ha un passato segnato da precedenti condanne. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: i precedenti penali possono essere un elemento decisivo e sufficiente per negare il beneficio.
Il Caso: Dal Tentato Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per tentato furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione lamentando un unico motivo: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato adeguatamente gli elementi a favore dell’imputato, negandogli così uno sconto di pena.
La Tesi Difensiva e la Ripetitività degli Argomenti
Nel ricorso, la difesa ha sostanzialmente riproposto le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza introdurre elementi di novità. L’obiettivo era contestare la valutazione del giudice di secondo grado, sostenendo che la decisione di negare le attenuanti fosse immotivata o comunque basata su una valutazione errata.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche e i Precedenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede in un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessaria una disamina analitica di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, ma è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva fondato la sua decisione sui numerosi precedenti penali dell’imputato, alcuni dei quali relativi a fatti di rilevante gravità. Questo elemento è stato considerato sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento del beneficio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha specificato che la questione sollevata dall’imputato non rientrava tra quelle ammissibili nel giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione, infatti, non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Poiché la motivazione della Corte di Appello era congrua e basata su un elemento rilevante (i precedenti penali), non vi era spazio per un annullamento della sentenza.
La decisione, quindi, non solo respinge il ricorso ma condanna anche il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del motivo presentato.
Conclusioni: L’Importanza della Valutazione del Giudice di Merito
Questa ordinanza conferma la vasta discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. La presenza di un curriculum criminale significativo può, da sola, costituire un ostacolo insormontabile per ottenere una riduzione della pena. La Corte di Cassazione si limita a un controllo esterno sulla logicità e coerenza della motivazione, senza poter entrare nel merito della scelta effettuata, se questa è adeguatamente giustificata. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le argomentazioni a sostegno della concessione delle attenuanti devono essere particolarmente forti e capaci di superare elementi negativi così pregnanti come i precedenti penali.
Dei precedenti penali possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, i precedenti penali, soprattutto se numerosi e gravi, costituiscono un elemento decisivo e sufficiente per motivare il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve fornire una motivazione complessa?
No, non è necessaria una motivazione analitica di tutti gli elementi. È sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come, nel caso esaminato, i precedenti penali dell’imputato.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sul diniego delle attenuanti?
È possibile solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o assente. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti o degli elementi considerati, poiché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14215 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14215 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatti commessi in Livorno dall’ottobre 2015 al gennaio 2016);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuant generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati c motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 5 dell sentenza impugnata, in cui stati addotti a sostegno del diniego del beneficio richiesto i plurim precedenti penali dell’imputato, alcuni attinenti a fatti di rilevante gravità);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente