Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Giustificano il Diniego
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del giudizio penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questo potere, chiarendo come la presenza di precedenti penali possa costituire un motivo sufficiente per negare il beneficio. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Il Ricorso in Cassazione
Tre individui, condannati in appello, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando due principali violazioni. In primo luogo, contestavano la mancata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione insufficiente. In secondo luogo, si opponevano alla conferma della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale, ritenendola ingiustificata. L’obiettivo dei ricorrenti era ottenere una riduzione della pena e l’annullamento della misura accessoria.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Discrezionalità del Giudice
Il cuore della questione ruota attorno ai criteri che il giudice deve seguire nel concedere o negare le attenuanti generiche. Queste circostanze permettono di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle modalità del fatto. La legge non elenca quali elementi considerare, lasciando al giudice un margine di valutazione significativo.
Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. La decisione deve essere supportata da una motivazione logica, coerente e non contraddittoria. In caso contrario, la sentenza può essere impugnata per vizio di motivazione.
La Decisione della Corte: Motivazione Logica e Coerente
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione fornita fosse esente da manifeste illogicità e, pertanto, non sindacabile in sede di Cassazione.
Il Primo Motivo: I Precedenti Penali come Elemento Decisivo
Sul tema delle attenuanti generiche, la Corte ha sottolineato un principio consolidato: il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi per la sua scelta. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato due fattori cruciali:
1. La presenza di precedenti penali a carico di tutti gli imputati.
2. L’inidoneità delle dichiarazioni ammissive rese da due di loro.
Questi elementi sono stati considerati sufficienti a giustificare il diniego, superando implicitamente ogni altro possibile argomento a favore dei ricorrenti.
Il Secondo Motivo: La Conferma della Misura di Sicurezza
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla misura di sicurezza dell’espulsione, è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha rilevato che la decisione del giudice di merito era supportata da una motivazione adeguata, logica e in linea con la giurisprudenza di legittimità, confermando la correttezza della valutazione sulla pericolosità sociale dei soggetti.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio della insindacabilità nel merito delle valutazioni del giudice di appello, a patto che queste siano sorrette da un apparato argomentativo logico e non palesemente contraddittorio. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice della legittimità della decisione. In questo caso, la Corte d’Appello ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, ancorando il diniego delle attenuanti a elementi concreti e pertinenti, come i precedenti penali, che indicano una certa inclinazione a delinquere e rendono immeritevole la concessione di un beneficio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma che la presenza di precedenti penali è un fattore di grande peso nella valutazione per la concessione delle attenuanti generiche. La decisione del giudice di negarle sulla base di tale elemento, unitamente ad altre circostanze negative, è legittima se la motivazione è immune da vizi logici. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un ricorso in Cassazione basato su una presunta ingiustizia del diniego ha poche probabilità di successo se non è in grado di dimostrare una manifesta illogicità nel ragionamento del giudice di merito. La condanna finale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria sottolinea ulteriormente l’infondatezza delle loro doglianze.
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali dell’imputato?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la presenza di precedenti penali, insieme ad altri elementi negativi come l’inadeguatezza delle ammissioni, può essere considerata una ragione decisiva e sufficiente per negare il beneficio, a condizione che la motivazione sia logica e coerente.
Il giudice di merito è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato nel decidere sulle attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza costante richiamata nell’ordinanza, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi o comunque rilevanti. Gli altri elementi, anche se non esplicitamente menzionati, si considerano implicitamente superati dalla valutazione complessiva.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La conseguenza diretta per i ricorrenti è la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso specifico con una sanzione di tremila euro per ciascuno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10018 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10018 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME (CUI 04YLEUU) nato il DATA_NASCITA COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
‘
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da manifeste illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fa riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269) – si veda pag. 9 della sent. impugnata ove si evidenzia la presenza di precedenti penali a carico di ciascuno degli imputati (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826-01) e l’inidoneità delle dichiarazioni ammissive degli imputati COGNOME e COGNOME (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Rv. 271454-01) (E1)
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la conferma della misura di sicurezza della espulsione dello straniero dallo Stato, è manifestamente infondato, poiché sorretto da adeguata e non illogica motivazione e da appropriato esame delle deduzioni difensive in conformità alla giurisprudenza di legittimità secondo cui (Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, Rv. 281123-01) – si veda pag. 10 sent. impugnata -;
osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente