Attenuanti Generiche Negate: La Cassazione e il Peso dei Precedenti Penali
L’ottenimento delle attenuanti generiche rappresenta un aspetto cruciale nel processo penale, potendo incidere significativamente sulla determinazione finale della pena. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 8174/2024, chiarisce quali elementi ostacolano il riconoscimento di tale beneficio, sottolineando il peso dei precedenti penali e l’onere della difesa di fornire elementi positivi di valutazione.
Il Caso in Esame: Un Ricorso per il Mancato Riconoscimento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’unico motivo di doglianza era centrato sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel negare una riduzione di pena, ma la Suprema Corte ha giudicato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la valutazione operata dai giudici di merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene applicata quando l’inammissibilità del ricorso è attribuibile a una colpa del ricorrente, come nel caso di motivi palesemente infondati.
Le Motivazioni: Perché sono state negate le attenuanti generiche?
La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sufficiente, logica e adeguata. L’analisi si è concentrata su due aspetti fondamentali che hanno giustificato il diniego delle attenuanti generiche.
In primo luogo, la Corte di merito aveva correttamente valorizzato come elemento ostativo i precedenti penali a carico dell’imputato. Tali precedenti non solo dimostrano una pregressa violazione della legge penale, ma integrano anche i presupposti per la cosiddetta “recidiva”, una condizione che depone sfavorevolmente nella valutazione della personalità del reo e della sua capacità a delinquere.
In secondo luogo, la Cassazione ha evidenziato una lacuna nell’argomentazione difensiva. La difesa, infatti, non aveva fornito alcun elemento positivo concretamente valutabile a favore del proprio assistito. La semplice richiesta di concessione delle attenuanti non è sufficiente; è necessario indicare e provare circostanze specifiche (come il comportamento processuale, la confessione, il ravvedimento, l’offerta di risarcimento) che possano positivamente influenzare il giudizio del giudice.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza: le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio deve essere ancorato a elementi concreti e specifici. La presenza di precedenti penali costituisce un serio ostacolo al loro riconoscimento. Per superarlo, non basta una generica richiesta, ma è indispensabile che la difesa fornisca al giudice elementi positivi e tangibili che dimostrino un’evoluzione favorevole della personalità dell’imputato o altre circostanze meritevoli di considerazione. In assenza di tali elementi, un ricorso basato su questo unico motivo rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche significative per il condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche a fronte di una motivazione della Corte d’Appello considerata sufficiente e logica.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare le attenuanti generiche?
La Corte ha considerato due elementi principali: in primo luogo, i precedenti penali dell’imputato, che integravano i presupposti della recidiva; in secondo luogo, l’assenza di elementi positivamente valutabili, che non erano stati nemmeno evidenziati dalla difesa.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, poiché non è stata ravvisata un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8174 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8174 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso presentato nell’interesse di triugg-NOME COGNOME – che, con un u motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al manca riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche! – è manifestamente infondato in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di merito, per un verso, ravvisato quale elemento ostativo, i precedenti penali di cui è gravato l’imputato, integranti i presup della ritenuta recidiva, e, per altro verso, escluso la sussistenza di elementi positiva valutabili, peraltro nemmeno evidenziati dalla difesa;
stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazio della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in l’avore della Cassa de ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.