Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5947 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5947 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 14/07/1996
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna pe il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R.30971990, lamentando, con unico motivo di ricorso, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratez dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rile dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali di cu gravata la ricorrente e ha richiamato il certificato penale in atti, ciò che connota negativame la personalità dell’imputata, che dimostra l’attitudine a reiterare condotte illecite.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/12/2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente